Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 12
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2012 e disposizioni relative alla durata in carica dei direttori generali delle ASP di I classe)
1. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e 13 febbraio 2003, n. 1 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)(13)è apportata la seguente modifica:
a) la lettera c bis) del comma 5 dell’articolo 3 è soppressa.
2. Gli incarichi dei direttori generali delle ASP di I classe il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti di diritto privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge aventi durata sino al 31 dicembre 2017 sono prorogati sino al 31 dicembre 2018 al fine di consentire l’espletamento delle procedure di nomina dei nuovi direttori. I direttori generali delle ASP di I classe il cui rapporto di lavoro è regolato, alla stessa data, da contratti di diritto privato di durata superiore al 31 dicembre 2017 restano in carica fino alla scadenza dei medesimi contratti.(14)
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 24 febbraio 2012, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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