Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 13
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)
1. In relazione all'istituzione con la legge recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020' di un fondo nel bilancio dello Stato per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma e ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è istituito alla missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale un fondo per l'ampliamento delle esenzioni ovvero per la rimodulazione in riduzione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con uno stanziamento da definire con il provvedimento relativo alle regole di sistema.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare definisce, i criteri per la rideterminazione del ticket sanitario aggiuntivo a decorrere dal 1 marzo 2018. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario è assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.
3. L'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017)(15)è abrogato.
4. E' differito al 31 marzo 2018 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora sia stato notificato entro il 31 dicembre 2017 al soggetto interessato il verbale di accertamento ovvero l'ordinanza-ingiunzione per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso il termine del 31 marzo 2018, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
5. Qualora non sia stato emesso entro il 31 dicembre 2017 il verbale di accertamento di cui al comma 4, i soggetti interessati possono provvedere entro il termine del 31 marzo 2018 a regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento alla competente ATS dell'importo del ticket non versato a fronte della fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso il termine del 31 marzo 2018, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket nonché all'applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento. Le ATS provvedono in ogni caso alla notifica delle ordinanze-ingiunzione per le quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1 aprile 2018.
6. La Giunta regionale definisce criteri volti ad assicurare un'applicazione uniforme da parte delle ATS delle disposizioni di cui al comma 5.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi