Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 15
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e agli articoli 9 e 22 della l.r. 44/1980)
1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(17), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 della lettera a) del comma 26 la parola 'superficiali' è sostituita dalla seguente: 'superficiaria';
b) al punto 2 della lettera a) del comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea le parole ', a decorrere dal 1 gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione,' sono sostituite dalle seguenti: 'ai comuni e alle province,';
2) al numero 2.1) dopo le parole '60 per cento' sono aggiunte le seguenti 'al comune o' e le parole 'è localizzata l'attività produttiva di imbottigliamento' sono sostituite dalle seguenti: 'ricade l'area di concessione';
3) il numero 2.3) è sostituito dal seguente:
'2.3) 20 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento;';
4) il numero 2.4) è soppresso;
c) alla lettera a bis) del comma 26 le parole 'nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.3),' sono soppresse;
d) al comma 26 ter le parole 'con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 2014' sono soppresse;
e) il comma 26 quater è abrogato.
2. Le modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano ai canoni dovuti dall'annualità 2018.
3. La modifica all'articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettera e), è efficace a seguito del completo trasferimento ai comuni beneficiari dei proventi dei canoni dovuti riferiti all'annualità 2017; a tal fine, la direzione regionale competente dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuto trasferimento ai comuni.
4. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma dell'articolo 9 le parole 'alla Regione un diritto' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province un diritto di concessione';
b) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma le parole 'alla Regione un diritto' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province un diritto di concessione';
2) il secondo commaè sostituito dal seguente:
'2. Il canone annuo è adeguato ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente l'adeguamento. La direzione regionale competente ne dà notizia mediante apposito comunicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.';
3) il quarto commaè abrogato;
4) al quinto comma le parole 'alla Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'ai comuni e alle province';
5) il sesto comma è sostituito dal seguente:
'6. Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di ricerca e da imbottigliamento, di cui all'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).';
6) il settimo comma è abrogato.
5. Il primo adeguamento, ai sensi del comma 4, lettera b), numero 2, del canone annuo di cui all'articolo 22 della l.r. 44/1980, come modificato dalla presente legge, si applica all'annualità 2018.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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