Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 19
1. All'articolo 43 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(21)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 bis 2. sono inseriti i seguenti:
'2 bis 2. 1. Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2 bis e sono conseguentemente soppresse le lettere b) e c) del comma 2 bis 1. Per i comuni della Provincia di Sondrio l'utilizzo dei proventi di cui al primo periodo è vincolato all'approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.
2 bis 2. 2. I procedimenti avviati alla data del 1° gennaio 2018 in relazione ai proventi di cui al comma 2 bis 2. 1. confluiti nel fondo regionale si concludono secondo le relative linee guida e le modalità di gestione del fondo stesso definite dalla Giunta regionale a tale data.'.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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