Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 24
(Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 6/2012. Prosecuzione della navigazione sui navigli lombardi)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 è inserita la seguente:
'c bis) i servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi.';
b) alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c bis), e ne esercita le funzioni di programmazione, affidamento e controllo;'.
2. La navigazione turistica a carattere sperimentale sui navigli lombardi prosegue fino alla conclusione delle procedure per l'affidamento dei servizi di navigazione sul sistema dei navigli lombardi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d bis), della l.r. 6/2012.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi