Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 26
(Modifiche agli articoli 28 e 31 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 28è inserito il seguente:
'2 bis. In deroga ai limiti percentuali di cui al comma 2, i comuni con una bassa intensità di fabbisogno abitativo ai sensi della programmazione regionale dei servizi abitativi possono procedere alla alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio abitativo pubblico:
a) nella misura massima del cinquanta per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente sino a 5.000 abitanti anche in deroga al comma 1 dell'articolo 29;
b) nella misura massima del trenta per cento delle unità abitative di cui risultano proprietari alla data di cui al primo periodo del comma 2, se aventi una popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.';
b) al comma 4 dell'articolo 31 dopo le parole 'superiore a quindici anni,' sono inserite le seguenti: 'prorogabili una sola volta per non più di dieci anni,' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La proroga può essere concessa dalla Giunta regionale su motivata richiesta dell'ente proprietario presentata prima della scadenza del termine di quindici anni.'.
NOTE:
28. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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