Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L'avanzo di bilancio risultante al 31 dicembre 2019, pari a euro 115.933.000,00 è destinato nell'esercizio finanziario 2020 per euro 33.000.000,00 a copertura dei minori introiti di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 e per euro 82.933.000,00 al 'Fondo per l'applicazione dell'art. 46 della legge 89/2014 così come modificato dall'art. 1 commi 680 e 682 della legge 208/2015' di cui alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Alla Fondazione delle Stelline, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione ai sensi della legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline), è riconosciuto, in base all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo per spese di investimento di euro 2.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2021-2022. A tal fine, per gli anni 2021 e 2022 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 annui alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 3, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
5. L'articolo 4 della l.r. 51/1985(2)è abrogato. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto e l'atto costitutivo della Fondazione delle Stelline sono adeguati alla modifica di cui al presente comma.
6. Nell'ambito delle politiche di supporto regionale a grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale è autorizzata l'assegnazione a Explora s.c.p.a. delle risorse pari a:
a) euro 400.000,00 per l'anno 2020 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' destinate alla promozione e valorizzazione del grande evento sportivo 'Discesa libera e combinata coppa del mondo Bormio 2020' che si terrà a Bormio il 28 e 29 dicembre 2020;
b) euro 270.000,00 per l'anno 2020 a valere sulle risorse della missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' per il finanziamento del 'Giro d'Italia - tappa finale Cernusco sul Naviglio - Milano' previsto il 25 ottobre 2020.
7. La dotazione del 'Fondo FRIM FESR 2020', istituito e conferito a Finlombarda s.p.a. ai sensi dell'articolo 4, comma 29, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è rideterminata per l'anno 2020 in euro 9.000.000,00, assicurati per euro 7.500.000,00 con le risorse già trasferite a Finlombarda s.p.a. e per euro 1.500.000,00 con le risorse, da trasferire, allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
8. Al fine di semplificare e agevolare la cessione dei crediti fiscali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento sismico di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), Regione Lombardia, attraverso Finlombarda s.p.a., compatibilmente col provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, favorirà l'istituzione e l'implementazione di una piattaforma elettronica per la cessione dei crediti fiscali, anche con funzione di camera di compensazione di debiti e crediti tra soggetti privati. A tal fine, per l'esercizio 2020 è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
9. Per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di euro 200.000,00, prevista alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022, dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020-2022) per l'acquisizione delle quote di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la partecipazione totalitaria di Explora S.c.p.a. da parte di Regione Lombardia, è incrementata di euro 391.152,00 a seguito della rideterminazione del valore pro quota delle partecipazioni acquisite in funzione del patrimonio netto. L’incremento del contributo di funzionamento a favore di Explora s.p.a. di cui alla missione 7 ‹Turismo›, programma 7.01 ‹Sviluppo e valorizzazione del turismo› - Titolo 1 ‹Spese correnti› per l’importo pari a 864.477,00 euro, previsto con la presente legge per l’anno 2020, si intende destinato alla copertura integrale dei costi di funzionamento della medesima società in relazione all’intero esercizio 2020.(3)
10. L'indennità di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo), prevista per il Presidente e per i componenti esterni dell'Organismo regionale per le attività di controllo, è aumentata di euro 10.000,00 annui al fine di far fronte agli spettanti oneri di natura previdenziale. La relativa spesa, rideterminabile ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, è autorizzata a partire dal 2021 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
11. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2018(4)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'indennità corrisposta è da intendersi al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali.'.
12. Al fine di garantire la realizzazione del nuovo Sistema Informativo Regione Aler (SIREAL) integrato con i sistemi regionali, attraverso l'aggiornamento dell'attuale sistema in uso presso le quattro ALER e la sua estensione ad ALER Milano, è autorizzata alla missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 02 'Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', la complessiva spesa di € 8.801.856,00 a partire dall'esercizio finanziario 2021 sino all'esercizio 2027, suddivisa come di seguito indicato:

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
733.488,00
1.466.976,00
1.466.976,00
1.466.976,00
1.466.976,00
1.466.976,00
733.488,00

13. Alle spese derivanti dal comma 12 a carico del bilancio regionale 2020-2022 si fa fronte per gli anni 2021 e 2022 con le riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese ' (Allegato 3) di cui al comma 19 del presente articolo; alle spese oltre il pluriennio per gli anni dal 2023 al 2027, riportate nell'Allegato 10 della presente legge, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
14. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) (5)è sostituito dal seguente:
'13. Alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale è autorizzata per gli anni dal 2021 al 2023 la complessiva spesa di euro 10.000.000,00 suddivisa rispettivamente in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, euro 2.500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2023 da destinarsi nell'ambito della programmazione negoziata alle nuove sedi universitarie di Bergamo all'interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo'.
15. Alle spese derivanti dal comma 14 a carico del bilancio regionale 2020-2022 si fa fronte per gli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle operazioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3) di cui al comma 19 del presente articolo; alla spesa oltre il pluriennio per l'anno 2023, riportata nell'Allegato 10 della presente legge, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
16. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese in conto corrente' per un contributo straordinario annuo finalizzato al funzionamento del 'Centro per l'integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti di Brescia'. Il contributo è erogato a titolo di cofinanziamento a integrazione delle quote contributive corrisposte dagli enti partecipanti come da statuto.
17. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 48 (Sostegno alla fondazione centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio' per spese sostenute nell'interesse della Regione) (6)le parole '350.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 250.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021' sono sostituite dalle seguenti: '380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021'.
18. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2020-2022 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate tabella 1 'Variazioni di entrate' e tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegati 2 e 3).
19. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si fa fronte con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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