Legge Regionale 2 aprile 2021 , n. 4

Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-04-02;4

Art. 5
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, la Regione, in qualità di committente, non applica al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, anche laddove negozialmente previste, misure di efficientamento dei costi e decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate sulla rete di propria competenza, per cause non imputabili al gestore stesso, rispetto a quanto preventivato a inizio di ogni anno.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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