Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 32
(Misure inerenti alla proroga dei termini per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(22)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 21è inserito il seguente:
'Art. 21 bis
(Proroga dei termini per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica)
1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi ai comuni, mediante bandi per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica, di cui agli articoli da 19 a 21, i termini per la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati, nonché, limitatamente agli interventi sul reticolo idrico minore, i termini per il recepimento del documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici vigenti, sono ulteriormente prorogati, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), al 30 settembre 2022.' .
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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