Legge Regionale 20 maggio 2022 , n. 9

Legge di semplificazione 2022

(BURL n. 21 suppl. del 24 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-20;9

Art. 9
1. All'articolo 46 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale';
b) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
'1 ter. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale hanno l'obbligo di accettare i titoli integrati regionali di cui alle parti IV e VII del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) e ai successivi atti amministrativi attuativi. Se l'azienda di trasporto regionale e locale non accetta un titolo integrato emesso da altre aziende di trasporto regionale e locale in conformità alla disciplina regionale o impone condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente applica, nei confronti della medesima azienda, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro per ciascun caso di mancata accettazione del titolo integrato e da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di imposizione di condizioni d'uso aggiuntive. Le sanzioni pecuniarie sono applicate secondo i criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da soggetti a ciò espressamente incaricati dall'Ente irrogante.
1 quater. Alle aziende di cui al comma 1 ter che emettono titoli integrati regionali non conformi a quanto previsto dalle parti IV e VII del r.r. 4/2014, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione. La suddetta sospensione è disposta anche nei confronti delle aziende che impongono condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ter.
1 quinquies. Nel caso di sanzioni irrogate ai possessori di titoli integrati emessi dalle aziende in violazione della disciplina regionale o irrogate per mancata osservanza di condizioni d'uso dei titoli integrati aggiuntive rispetto alla disciplina regionale, l'azienda che ha agito in violazione delle predette discipline regionali è tenuta a rimborsare all'utente sanzionato il costo del titolo integrato e l'importo della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.
1 sexies. Le aziende che svolgono servizi di trasporto con obbligo di servizio pubblico in ambito regionale e locale adempiono a quanto previsto dall'articolo 20 del r.r. 4/2014 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2022' . In caso di inutile decorso del termine, l'Ente regolatore per il trasporto pubblico regionale e locale competente dispone, previa diffida, la sospensione, per tutto il periodo di inadempimento e fino al massimo del cinquanta per cento, del corrispettivo mensile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sino alla comunicazione di avvenuta regolarizzazione.';
c) all'inizio del comma 2 sono inseriti i seguenti periodi: 'I beneficiari delle agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono possedere i requisiti previsti nei provvedimenti attuativi dell'articolo 45 alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. L'agevolazione riconosciuta a seguito della domanda deve essere attivata, secondo le modalità stabilite nei suddetti provvedimenti attuativi, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte di Regione. Con riferimento al rinnovo, i requisiti devono essere posseduti alla data di attivazione dell'agevolazione da parte del beneficiario.' .
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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