Legge Regionale 7 agosto 2023 , n. 2

Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 11 Agosto 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-08-07;2

Art. 7
(Riconoscimento alle ASP degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie)
1. Per le Aziende di servizi alla persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), che rientrano nella rete territoriale regionale quali enti gestori di unità di offerta preposte all'erogazione dei livelli di assistenza di cui al capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che hanno dovuto affrontare i maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza sanitaria entro un quadro normativo che le esclude dal campo di applicazione dei soggetti che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni - decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) - è possibile riconoscere fino al 100 per cento del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'intero esercizio 2021 e per l'esercizio 2022 limitatamente alla quota parte relativa al primo trimestre. Il predetto riconoscimento tiene conto sia dell'attività ordinariamente erogata nel corso dell'anno 2021 e nel corso del primo trimestre 2022, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 100 per cento del budget sottoscritto, di un contributo una tantum legato all'emergenza ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle ASP. A tal fine, si applicano le modalità previste per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4, commi 5 bis e 5 ter, e 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nel quadro delle risorse previste dalla legislazione vigente, per l'anno 2021 e per l'anno 2022.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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