Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 12
(Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.
4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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