Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 13
(Consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della proclamazione.
4. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento generale.
5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
6. Il regolamento generale disciplina l'obbligo di risposta immediata alle interrogazioni, nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.
7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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