Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 15
(Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione é sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia