Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 15
(Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione é sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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