Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 55
(Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)
1 La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità e alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.
3. La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obbiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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