Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 59
(Commissione garante dello Statuto)
1. La Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto.
2. È formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione.
4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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