Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

Art. 61
(Difensore regionale)
1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il Difensore regionale:
a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;
c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Difensore dura in carica sei anni e non é rieleggibile.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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