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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
30 gennaio 1984
, N. 3
Interventi della regione Lombardia a favore dell’istruzione superiore agraria
(BURL n. 5, 1° suppl. ord. del 03 Febbraio 1984 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-01-30;3
Art. 1.
Finalità.
1. La giunta regionale è autorizzata ad aderire all’"Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore agraria" (E.P.I.S.A.), ai sensi dell’art. 4 dello statuto dell’ente medesimo ed al fine di favorire la più adeguata formazione e specializzazione degli operatori del settore agroalimentare nel territorio regionale.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, a stipulare una convenzione con l’amministrazione provinciale ed il comune di Cremona nonché con l’università Cattolica del Sacro Cuore, avente per oggetto la promozione di una scuola di specializzazione in economia agroalimentare, da istituire ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.
Art. 2.
Procedure.
Art. 3.
Norma finanziaria.
1. Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall’esercizio finanziario 1984, spese per le finalità di cui:
2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 1984 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’art. 22, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1984, parte I ambito 3 settore 3 finalità 5 attività 1 sono istituiti:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia