LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 48

Sostegno alla fondazione centro lombardo per l’incremento della floroorto- frutticoltura ‹Scuola di Minoprio› per spese sostenute nell’interesse della Regione(1)

(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;48

Art. 2.
Erogazione del rimborso spese.(4)
1. Il rimborso di cui all’articolo 1è corrisposto fino al limite massimo di 380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l’erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione. (5)
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la fondazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla Giunta Regionale copia del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di previsione dell’anno in corso, nonché una relazione diretta ad evidenziare le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge.(6)
3. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale con le proprie osservazioni i documenti contabili e la relazione di cui al precedente comma.
NOTE:
4. La rubrica è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre n. 2019, n. 23 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 17, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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