Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 29

Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-12;29

Art. 1
(Disposizioni sull'ordinamento e sulla gestione del Parco Agricolo Sud Milano. Modifiche alla l.r. 16/2007)(1)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:
'1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato 'Parco agricolo Sud-Milano', istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana 'Parco Agricolo Sud Milano'), comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.';
b) l'articolo 158 è sostituito dal seguente:
'Art. 158
(Ente gestore)
'1. La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico istituto ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle specifiche disposizioni della presente legge. L'ente di diritto pubblico di cui al presente articolo è composto da Città metropolitana di Milano e dai seguenti comuni: Albairate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Cassina dé Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate, Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido S. Giacomo.';
c) l'articolo 159 è abrogato;
d) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:
“Art. 160 (Organizzazione del parco)
1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco agricolo Sud-Milano’è disciplinata dall’articolo 22 ter della l. r. 86/1983, fatto salvo quanto specificamente previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 164 e 164 bis.
2. Il consiglio di gestione del parco è composto dai seguenti undici membri:
a) il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;
b) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
c) un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;
d) un membro nominato dal comune di Milano;
e) due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;
f) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 ed eletto dalla comunità del parco.
3. I membri del consiglio di gestione di cui al comma 2, lettere a) e b), sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.”;
e) gli articoli 161, 162 e 163 sono abrogati;
f) l'articolo 164 è sostituito dai seguenti:
'Art. 164
(Statuto del parco)
1. Lo statuto del parco ha i contenuti di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 86/1983, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 164 bis
(Sede legale e quota obbligatoria di partecipazione)
1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello statuto.
2. La quota obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitanti verrà stabilito nello statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota obbligatoria verrà stabilito nello statuto.';
g) gli articoli 165, 166, 167 e 168 sono abrogati;
h) al comma 1 dell'articolo 169 le parole 'ferme restando le competenze comunali' sono sostituite dalle seguenti: 'ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano';
i) il comma 2 dell'articolo 169 è abrogato;
j) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 170 è abrogata;
k) al comma 1 dell'articolo 172 le parole ', primo e secondo comma,' sono soppresse;
l) il comma 5 dell'articolo 172 è abrogato;
m) l'articolo 173 è abrogato;
n) l'articolo 174 è sostituito dal seguente:
'Art. 174
(Riserve naturali)
1. Il 'Parco agricolo Sud-Milano' gestisce le riserve naturali del Fontanile nuovo nel comune di Bareggio e delle Sorgenti della Muzzetta nei comuni di Rodano e Settala.'.
NOTE:
1. La rubrica è stata modificata dall'art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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