Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;4

Art. 6
(Modifiche agli articoli 151, 154, 157 e 162 della l.r. 31/2008 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 151 le parole 'sabato e domenica' sono sostituite dalle seguenti: 'sabato, domenica e festivi';
b) il comma 1 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:
'1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell'azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, a condizione che:
a) non siano stati diversamente utilizzati, cessato l'impiego per le attività di cui all'alinea;
b) abbiano un rapporto di connessione fisica e funzionale con l'azienda agricola;
c) esistano nel fondo da almeno tre anni;
d) il relativo utilizzo a fini agrituristici non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.';
c) il comma 2 dell'articolo 154 è abrogato;
d) al comma 3 dell'articolo 154 le parole ', anche distaccati,' sono soppresse e dopo le parole 'può avvenire' sono inserite le seguenti: ', previa acquisizione del certificato di connessione,';
e) il comma 5 dell'articolo 154 è abrogato;
f) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 157 dopo la parola 'comunicare' sono inserite le seguenti: 'entro dieci giorni';
g) al comma 2 dell'articolo 162 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o a seguito dell'avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato.'.
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non si applicano ai fabbricati già indicati nei certificati di connessione rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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