Regolamento Regionale 22 dicembre 2014 , n. 6

Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente

(BURL n. 52, suppl. del 23 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-12-22;6

Art. 5
(Registro regionale )
1. La Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218/2003, istituisce presso la competente Direzione Generale della Giunta regionale il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. La Regione trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle imprese iscritte nel Registro regionale, con la specificazione del numero di autobus in dotazione.
2. Le Province provvedono alla costituzione e all'aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro telematico.
3. Con apposito atto della Direzione regionale competente sono definiti modalità, tempi e procedure per l'inserimento, l'implementazione e l'aggiornamento del Registro regionale telematico da parte delle Province.
4. Nel Registro regionale telematico di cui al comma 1 sono annotati i dati relativi alle imprese abilitate all'esercizio del servizio in conformità al presente regolamento, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.
5. Le Province provvedono alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del Registro:
a) in caso di divieto di prosecuzione dell'attività;
b) su istanza della stessa impresa;
c) in caso di cessazione dell'attività;
d) qualora sia venuto meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 3, previa diffida prevista all'articolo 7, comma 2.
6. Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente iscritte nel Registro telematico sono tenute a versare, alla Provincia cui è stata presentata la SCIA, una somma a titolo di iscrizione e per il rimborso dei costi relativi a diritti di segreteria, oneri di istruttoria e rilascio del contrassegno di cui all'articolo 6, comma 3.
7. All'atto della prima iscrizione al Registro, la quota annua è determinata in:
a) Euro 100,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;
b) Euro 300,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;
c) Euro 700,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus.
8. Per gli anni successivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale telematico, le imprese hanno l'obbligo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di:
a) presentare una specifica dichiarazione relativa al permanere dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalità di cui all'articolo 4;
b) effettuare il versamento della somma di:
i. Euro 50,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus,
ii. Euro 150,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus,
iii. Euro 350,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20 autobus.
9. Le risorse introitate dalle Province sono da destinare nella misura del 50% in via prioritaria al finanziamento delle funzioni provinciali di cui al presente regolamento e alla tenuta del Registro telematico. Il restante 50% è versato dalle Province alla Regione per l'istituzione e la cura delle sezioni provinciali del Registro regionale. Le modalità di versamento degli importi indicati ai commi 7 e 8 sono stabilite nel provvedimento regionale di cui al comma 3.
10. Alle Province che non procedono alla costituzione e all'aggiornamento delle sezioni provinciali del Registro telematico, la Giunta Regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, può sospendere l'erogazione di parte delle risorse regionali destinate allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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