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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165)-
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2002)
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Testo in vigore dal:  17-7-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo
(( dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica ))
, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.
3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.