Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 10
(Richiesta di intervento)
1. A richiesta di chiunque, singolo o associato, vi abbia diretto interesse, il Difensore interviene presso i soggetti di cui all'articolo 9 per assicurare che:
a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati;
b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati;
c) le attività siano esercitate in modo regolare e legittimo;
d) non si verifichino mancanza di risposte o rifiuto di informazioni;
e) siano osservati i principi di buona amministrazione;
f) siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
g) non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento.
2. La presentazione della richiesta al Difensore non è soggetta a formalità.
3. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore.
4. Il Difensore valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione. Qualora invece vi siano i presupposti per la propria azione interviene ai sensi dell'articolo 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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