Regolamento Regionale
8 febbraio 2010
, n. 3
Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3
Art. 13
(Obblighi dei privati)
1. Sono obblighi dei privati:
a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori i manutenzione;
e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia