Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 20
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/2006 come modificato dalla l.r. 18/2020, modifiche agli articoli 4 e 28 della l.r. 18/2020 e modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 20/2020)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(22), come modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali) è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '; tali programmi, misure e interventi sono realizzati nel quadro delle previsioni del piano paesaggistico approvato ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico previa intesa con lo Stato, le azioni previste sono realizzate nel rispetto della normativa statale vigente per gli interventi in aree sottoposte a vincolo, ivi compreso il parere delle competenti articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.'.
2. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
'1 bis. Sono esclusi dalle proroghe di validità di cui al comma 1 il documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché le autorizzazioni dovute per i beni culturali e le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).'.
3. Alla legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'ovvero a sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale';
b) al numero 2 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole 'fatta salva la conclusione dei lavori entro trenta giorni' sono inserite le seguenti: 'o entro il diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini';
c) all'alinea del comma 2 dell'articolo 2 le parole 'ovvero a sessanta giorni,' sono sostituite dalle seguenti: 'fatto salvo diverso termine di conclusione dei lavori previsto dalla normativa statale';
d) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole 'non può essere superiore a trenta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'è fissato in novanta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale'.
NOTE:
22. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2020, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 30 settembre 2020, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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