Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 20
2. La conferenza dei sindaci, in particolare:
a) formula, nell’ambito della programmazione territoriale dell’ASST di competenza, proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale e dell'attività sociosanitaria e socioassistenziale, con l’espressione di un parere sulle linee guida per l’integrazione sociosanitaria e sociale; partecipa inoltre alla definizione dei piani sociosanitari territoriali;
b) individua i sindaci o loro delegati, comunque appartenenti al Consiglio o alla Giunta comunale, che compongono il collegio dei sindaci deputato alla formulazione di proposte e all’espressione di pareri alle ATS sugli ambiti di cui all’articolo 6, comma 5, e su quanto previsto dal presente comma e partecipa alla cabina di regia di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f);
c) partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza delle ASST;
3. Per l’esercizio delle sue funzioni la conferenza dei sindaci si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci eletto dalla conferenza stessa.
4. Il funzionamento della conferenza, del collegio e del consiglio di rappresentanza dei sindaci è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. La deliberazione di cui al primo periodo prevede, in particolare, la nomina di un presidente rispettivamente della conferenza, del collegio e del consiglio di rappresentanza dei sindaci.
5. L’assemblea dei sindaci del distretto è composta dai sindaci o loro delegati, comunque appartenenti al Consiglio o alla Giunta comunale, dei comuni afferenti al distretto. L’assemblea svolge le funzioni del comitato dei sindaci del distretto di cui all’articolo 3 quater del d.lgs. 502/1992 ed è disciplinata con la deliberazione di cui al comma 4.
NOTE:
236. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 l'articolo è confluito nel Titolo I ed è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23e successivamente dall'art. 27, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia