Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 111
(Provvedimenti di attuazione)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei” la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a: (351)
a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;
b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993;
d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia