LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 77 ter
1. Al fine della promozione della rigenerazione urbana e territoriale, anche in relazione allo sviluppo dell’attività d’impresa, l’aliquota dell’IRAP è azzerata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, in via sperimentale, per le nuove microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di interventi di recupero, rispettivamente ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della stessa l.r. 12/2005. Il beneficio di cui al presente comma si applica anche alle unità locali, relative alle stesse tipologie di impresa, insediate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, negli ambiti di rigenerazione o anche in immobili o edifici di cui al precedente periodo.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica, per tre periodi di imposta consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2020, 2021 o 2022, alle nuove microimprese, piccole e medie imprese o alle unità locali relative alle stesse tipologie di impresa costituite o istituite, rispettivamente, nel corso degli anni 2020, 2021 o 2022. In caso di insediamento di un’unità locale di impresa esistente, l’agevolazione di cui al comma 1 si applica limitatamente all’imponibile determinato, ai fini IRAP, per la stessa unità locale insediata, nell’annualità di riferimento, negli ambiti, immobili o edifici di cui allo stesso comma 1. In fase di dichiarazione annuale IRAP gli interessati sono tenuti a evidenziare la fruizione del beneficio, utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
3. Alle nuove imprese o unità locali di cui al presente articolo localizzate nei piccoli comuni, individuati e classificati ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/2004, non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 11/2004.
4. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica alle grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 114/1998.
5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un’attività d’impresa già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di stabilità 2020 - 2022› e il 31 dicembre 2022. Qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto previsto ai precedenti commi, incluse quelle necessarie alla verifica sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, e applica, in materia di aiuti di Stato, quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia