Regolamento Regionale
8 febbraio 2010
, n. 3
Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3
Art. 6
(Contemporanea presentazione di domanda)
1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia