Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 166(562)
(Contributi per lo svolgimento delle indagini funzionali all’accertamento degli usi civici)
1. Al fine di accelerare il completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, la Regione concede contributi a fondo perduto alle comunità montane o ai comuni che svolgono indagini funzionali a tale accertamento nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta.
2. Per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 1 le comunità montane e i comuni interessati possono conferire, nel rispetto delle norme in materia di attività contrattuale della pubblica amministrazione, incarichi professionali a esperti nell’ambito delle ricerche documentali che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.
3. Le risultanze delle indagini svolte, corredate della documentazione catastale anche su supporto digitale, sono trasmesse alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo di accertamento, costituito da un decreto dirigenziale.
4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto dell’estensione delle aree oggetto di indagine e dell’ordine di presentazione delle richieste di contributo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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