Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 29 bis
(Disciplina delle cessioni a fini solidaristici)(111)
1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), deliberano il “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici” con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività di cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui al comma 3.
3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), sentite le associazioni di categoria interessate e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispone le “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” al fine di:
a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1;
b) predisporre i criteri per l’individuazione delle aree comunali da destinarsi all’esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
c) promuovere l’avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell’ambito di eventi culturali o aggregativi;
e) predisporre i criteri per l’individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.
NOTE:
111. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 24 settembre 2015, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi