Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 76
1. I titoli abilitativi decadono quando:(147)
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
e) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), d) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.(148)
NOTE:
146. La rubrica è stata sostituita dall'art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia