Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 37
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37
Art. 11
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2014 e all’articolo 28 ter della l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'2. Le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).';
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 28 ter, comma 2 bis, della l.r. 34/1978 e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto per spese di investimento sono erogate a favore dell'impresa beneficiaria per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione di importo pari alla somma da erogare.
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate.
2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi.
2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), inclusi gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2018.'.
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione e l'eventuale destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite;
b) per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, l'introduzione di gradazioni della garanzia in funzione della classe di rischio e la relativa metodologia di definizione, nonché l'individuazione della più idonea tipologia di garanzia, in relazione alla tipologia delle imprese e alle caratteristiche e finalità della singola agevolazione.
2 quater. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione delle spese relative all'impiego delle somme anticipate.
2 quinquies. Per le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sotto forma di contributi in conto capitale a rimborso, lo svincolo delle garanzie avviene al termine del periodo di rimborso del finanziamento maggiorato di sei mesi.
2 sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2 quinquies si applicano anche alle agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto o a rimborso per spese di investimento connesse agli accordi per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), inclusi gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2018.'.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(12)è inserito il seguente:
'2 bis.1 E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia