Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 31
(Occupazioni abusive)
1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta autorizzazione o in violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II sono abusive.(115)
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede ai sensi dell'articolo 33.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia