Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 98
(Oggetto e finalità)(380)
1. Il presente capo reca norme in materia di sanità pubblica veterinaria e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale della ATS.
2. I servizi di cui al comma 1 assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto coordinamento tra loro e promuovendo il coinvolgimento di enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.
3. Gli obiettivi da perseguire nell'ambito della sanità pubblica veterinaria sono determinati, nel contesto del piano nazionale integrato, dal piano sociosanitario integrato lombardo, dal piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e dai relativi provvedimenti di attuazione.
NOTE:
380. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 29 giugno 2016, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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