Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 31 septies
(Associazioni fondiarie)(110)
1. La Regione riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole.
2. La Regione, attraverso la gestione associata delle piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole, persegue i seguenti obiettivi:
a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
c) concorrere all’applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali;
d) prevenire i rischi idrogeologici e d’incendio;
d bis) favorire la ricomposizione fondiaria anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati.(111)
3. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 31 bis e degli obiettivi di cui al comma 2, promuove la costituzione di associazioni fondiarie (AsFo).
3 bis. I comuni, per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possono affidare alle associazioni fondiarie la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.(112)
4. Le associazioni fondiarie, sono costituite, tra i proprietari o aventi titolo dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, e per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
5. L’ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
6. Le attività di gestione dei terreni conferiti alle associazioni fondiarie sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio nonché dell’economicità ed efficienza della gestione stessa.
7. Le associazioni fondiarie, legalmente costituite, svolgono le seguenti attività:
a) gestione associata dei terreni conferiti dai soci, ivi compresa la facoltà di richiedere le autorizzazioni per gli interventi sui terreni conferiti dagli associati;
b) redazione e attuazione del piano di gestione dei terreni conferiti nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell’ambiente e del paesaggio;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e opere di miglioramento fondiario.
8. Le associazioni fondiarie, per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite, possono avvalersi di uno o più gestori, privilegiando le forme associative e consortili, con l’impiego preferibilmente di manodopera locale inoccupata o partecipante a corsi di formazione professionalizzanti del settore agrosilvopastorale.
9. Ogni associato conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l’associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 8, fatti salvi i vincoli di destinazione d’uso.
10. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.
11. Al fine della definizione dell’effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi, le superfici inserite nell’elenco di cui al comma 10 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della redditività esistente al momento dell’adesione all’associazione fondiaria.
12. Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica ed essere riconosciute con l’iscrizione, autorizzata con provvedimento della struttura regionale competente, nel registro regionale delle persone giuridiche private.
13. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019” approva con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le linee guida per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dagli associati.
14. La Regione può ricomprendere le associazioni fondiarie legalmente costituite tra i soggetti beneficiari di finanziamenti previsti dai bandi regionali.
15. Le comunità montane e i comuni supportano la Regione nella promozione di ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura associativa, offrendo un adeguato supporto informativo e tecnico.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
110. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
111. La lettera è stata aggiunta dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
112. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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