Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 61
(Finalità)
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;
e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;
h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo V, capo II;
i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste al titolo V, capo IIe Capo II bis.(126)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia