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Legge Regionale
8 luglio 2016
, n. 16
Disciplina regionale dei servizi abitativi
(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Sistema regionale dei servizi abitativi)
1. La presente legge disciplina i soggetti, i servizi e gli strumenti del sistema regionale dei servizi abitativi al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio.
2. Il sistema regionale dei servizi abitativi è un sistema unitario di offerta abitativa costituito dall'insieme degli alloggi sociali diretti a soddisfare le finalità di cui al comma 1. Esso assolve a una funzione di interesse generale e di salvaguardia della coesione sociale ed è ispirato da principi di sostenibilità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
3. Gli alloggi sociali di cui alla presente legge possiedono le caratteristiche e le finalità degli alloggi sociali così come definiti all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
5. I servizi abitativi pubblici sono erogati dai comuni, anche in forma associata, dalle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) e dagli operatori accreditati di cui all'articolo 4, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge. Essi comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali permanentemente destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo.
6. I servizi abitativi sociali sono erogati dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati di cui all'articolo 4, e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.
7. Le azioni per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione riguardano il mercato abitativo privato e i servizi abitativi sociali e comprendono le forme di aiuto ai nuclei familiari in condizioni di morosità incolpevole e le azioni volte a favorire la proprietà dell'alloggio nel comune in cui il richiedente ha la residenza anagrafica. Esse comprendono, altresì, le azioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e quelle dirette ad incentivare l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ovvero a canone agevolato ai sensi della presente legge.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e in particolare:
a) la disciplina del sistema regionale dei servizi abitativi, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi sociali, nonché per la fissazione dei relativi canoni di locazione;
b) la disciplina del sistema regionale di accreditamento degli operatori pubblici e privati, la verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema;
c) il coordinamento, l'indirizzo e la vigilanza delle ALER nonché la definizione e lo sviluppo di un sistema di standard di gestione cui le aziende uniformano la propria attività;
d) la realizzazione di piani e programmi d'intervento a carattere regionale finalizzati ad incrementare l'offerta abitativa pubblica e sociale, la rigenerazione urbana e le misure per contrastare l'emergenza abitativa;
e) la promozione dell'integrazione ed il coordinamento delle politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le politiche sociali, nonché con le politiche relative all'istruzione e al lavoro previste dalla vigente normativa;
2. La Regione promuove, in attuazione del principio di uso razionale del suolo, il riutilizzo del patrimonio residenziale pubblico inutilizzato o sottoutilizzato, l'integrazione delle politiche abitative con le politiche di rigenerazione urbana, incentivando, nel caso di nuovi interventi relativi al sistema regionale dei servizi abitativi, gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti. La Regione favorisce altresì il coordinamento delle funzioni e dei servizi complementari alla residenza sociale e il miglioramento della qualità edilizia ed architettonica e dell'efficienza energetica degli edifici a ciò destinati.
3. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, determina, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi strategici per lo sviluppo delle politiche abitative tramite il piano regionale dei servizi abitativi, in coerenza con i contenuti della programmazione nazionale, della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite. Gli indirizzi strategici sono sviluppati sulla base del fabbisogno abitativo primario rilevato per ambiti territoriali e per tipologie di intervento, degli obiettivi di settore contenuti nel programma regionale di sviluppo, della pianificazione territoriale provinciale e della città metropolitana, nonché dello stato di realizzazione dei precedenti programmi.
4. La Giunta regionale attua gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio regionale attraverso un programma annuale con il quale determina le linee di intervento, le modalità di incentivazione e le relative risorse finanziarie, ivi compresi gli interventi per l’adeguamento delle unità abitative per i disabili.(1)
Art. 3
(Funzioni dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni:
a) la ricognizione dei fabbisogni abitativi a livello territoriale e l'individuazione, in collaborazione con l'ALER territorialmente competente e con gli operatori accreditati, delle tipologie di intervento idonee a soddisfare i bisogni rilevati, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
b) la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale, coordinata con le politiche urbanistiche e di rigenerazione urbana e con gli altri interventi di welfare a livello comunale;
c) le funzioni amministrative concernenti le procedure di selezione per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, nonché le procedure di assegnazione relative alle unità abitative di proprietà;
d) l'esercizio, anche in forma associata con altri comuni o mediante l'ALER competente per territorio o altri operatori accreditati, dei servizi abitativi pubblici e sociali;
e) l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle misure di sostegno alla locazione della prima casa nel mercato privato;
f) le funzioni amministrative attinenti all'edilizia convenzionata ed agevolata per le quali la legge non dispone diversamente, ivi compresa l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato da cooperative a proprietà indivisa e l'autorizzazione alla cessione in proprietà o locazione degli alloggi di edilizia agevolata nei primi cinque anni decorrenti dall'acquisizione della titolarità dell'alloggio, nel rispetto della normativa statale;
2. I comuni, in collaborazione con l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, promuovono la realizzazione di un'offerta abitativa pubblica e sociale di ambito sovracomunale, al fine di assicurare uno sviluppo più ordinato, equilibrato e sostenibile del territorio, in particolare nell'area metropolitana e nei comuni capoluogo o comunque ad alta tensione abitativa.
3. Per ampliare l'offerta di servizi abitativi e coordinare le azioni per il contrasto all'emergenza abitativa, assicurando altresì il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e degli strumenti operativi a ciò destinati, i comuni in forma singola o associata possono attivare servizi di agenzie per l'abitare riguardanti l'orientamento dei cittadini in merito alle opportunità di reperire alloggi in locazione a prezzi inferiori a quelli di libero mercato, lo svolgimento di azioni di sostegno alla locazione e di attività di garanzia nei confronti dei proprietari nei casi di morosità incolpevole.
Art. 4
(Sistema regionale di accreditamento)
1. I servizi abitativi pubblici e sociali sono erogati, oltre che dai comuni e dalle ALER, anche da operatori accreditati, quali soggetti del terzo settore, cooperative ed altri operatori anche a partecipazione pubblica purché l'incarico di servizio ad operatori accreditati non comporti alcun aggravio di oneri per l'utenza rispetto all'erogazione degli stessi servizi da parte dell'ente proprietario.
2. Il sistema regionale di accreditamento ha lo scopo di offrire servizi abitativi pubblici e sociali che rispondano a standard di qualità, efficienza ed efficacia gestionale, nonché a criteri di sostenibilità economico-finanziaria. Per l'affidamento della gestione dei servizi abitativi pubblici, la selezione degli operatori, tra quelli accreditati, avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
3. Al fine di incrementare l'offerta di servizi abitativi pubblici e sociali, l'apporto di unità abitative di proprietà da parte degli operatori accreditati, costituisce titolo preferenziale nelle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi abitativi pubblici e sociali.
4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
b) le procedure per accedere all'albo regionale degli operatori accreditati ad erogare i servizi abitativi pubblici e sociali, istituito con provvedimento della Giunta regionale;
d) le modalità per il controllo e la verifica dei requisiti di ordine organizzativo, gestionale, professionale, economico e finanziari nonché per il rispetto degli standard di gestione dei servizi abitativi;
f) le procedure per la revoca dell'accreditamento conseguente all'accertata perdita dei requisiti di cui alla lettera a), alla mancata osservanza degli standard di cui alla lettera c), al mancato rispetto del codice etico di cui alla lettera e) ed alla mancata osservanza degli obblighi di servizio di cui al comma 5.
5. Nel gestire i servizi abitativi pubblici e sociali i comuni, le ALER e gli operatori accreditati, oltre a svolgere le attività connesse all'amministrazione del quartiere o del singolo edificio, garantiscono gli obblighi di servizio di seguito indicati, assicurando un attento monitoraggio sulla conduzione degli alloggi sociali:
a) accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell'alloggio e delle parti comuni previste nel manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel regolamento condominiale;
b) orientamento e accompagnamento degli inquilini sul territorio in particolare rispetto ai servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socio-economica;
c) gestione delle insolvenze e delle morosità incolpevoli attraverso la predisposizione e il monitoraggio di strumenti finanziari adeguati, piani di rientro agevolati e accordi bonari in un'ottica di corresponsabilità e secondo un approccio basato sulla conoscenza di prossimità delle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari assegnatari;
d) accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo familiare;
e) orientamento e supporto all'accesso a fondi pubblici e privati per il mantenimento dell'alloggio in locazione;
f) gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'inquilino con imputazione delle quote spettanti, rispettivamente, al proprietario e all'inquilino;
g) promozione di forme di partecipazione sociale, mediazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell'inquilinato nella gestione e cura degli alloggi e degli spazi condominiali;
7. Gli interventi realizzati dai comuni, dalle ALER, dagli operatori privati e dagli operatori accreditati, assistiti da contributo pubblico o altra forma di agevolazione o finanziamento pubblico, sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, che disciplina gli standard di realizzazione e conservazione degli alloggi, la durata del vincolo di destinazione degli alloggi e le modalità di assegnazione e gestione degli stessi, anche dal punto di vista sociale, sulla base della normativa regionale o di strumenti di pianificazione territoriale locale. La convenzione stabilisce altresì le garanzie a tutela del contributo pubblico erogato, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita, nonché, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 (Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea), i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione e le modalità per evitare la sovracompensazione.
Art. 5
(Osservatorio regionale sulla condizione abitativa)
1. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si avvale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione abitativa sul territorio regionale, oltre che per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati. L'Osservatorio regionale opera in stretta connessione con l'Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell'Osservatorio regionale sono volte all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all'analisi e al monitoraggio del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché all'osservazione e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti azioni per ridurre il disagio abitativo.
3. L'Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla condizione abitativa nel territorio regionale; cura l'aggiornamento della propria banca dati, in collaborazione con comuni, ALER, operatori accreditati ed altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell'anagrafe regionale dell'utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ALER e degli altri operatori accreditati.
5. I dati e le informazioni dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L'avere adempiuto a tale obbligo è condizione per l'ammissione ai contributi regionali.
5 bis. Gli alloggi sociali che costituiscono il sistema regionale dei servizi abitativi di cui all’articolo 1, comma 2, e possiedono le caratteristiche e le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 sono registrati, da parte dei rispettivi enti proprietari, nell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio di cui al comma 5, nell’ambito delle sezioni dedicate ai servizi abitativi pubblici o sociali secondo la rispettiva destinazione.(2)
5 ter. La Giunta regionale, attraverso l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, mette a disposizione dei comuni che ne facciano richiesta i dati relativi al patrimonio dell’ALER territorialmente competente destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, compreso il relativo stato di assegnazione, anche ai fini della programmazione dell’offerta abitativa e della definizione dei tributi locali.(2)
Art. 6
(Programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale)
1. Lo strumento di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale è il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. L'ambito territoriale di riferimento del piano coincide con l'ambito territoriale dei piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale).
2. Per l'approvazione del piano triennale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative all'approvazione dei piani di zona di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2008. A tal fine, i comuni, l’ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio del periodo di riferimento, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché le unità abitative derivanti dalla realizzazione di piani o programmi di nuova edificazione, rigenerazione urbana, recupero o riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e sociale. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l’impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell’accreditamento secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 4, lettera f). Il piano triennale può essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 23. Per la città di Milano, il piano triennale e il suo eventuale aggiornamento annuale sono approvati e attuati dal Comune di Milano.(3)
3. Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è attuato con l'emanazione, almeno una volta all’anno, preferibilmente nel primo semestre, di avvisi pubblici comunali, riferiti all'ambito territoriale del piano triennale, per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche e sociali. Gli avvisi pubblici, distinti per tipologia di unità abitative, sono emanati dal comune designato dall'assemblea dei sindaci in sede di approvazione del piano triennale di cui al presente articolo e pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.(4)
3 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 sono redatti secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.(5)
3 ter. Nel caso di inadempienza del comune capofila all’obbligo previsto al comma 3, il comune del relativo ambito, sul cui territorio insistono unità abitative disponibili, invita il comune capofila ad adempiere. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione dell’invito il comune capofila non provveda, il comune proponente pubblica un avviso per l’assegnazione di tutte le unità abitative disponibili localizzate sul proprio territorio.(5)
3 quater. Nel caso di mancata emanazione nel corso dell’anno di avviso pubblico ai sensi dei commi 3 e 3 ter o nel caso in cui non sia stato riscontrato il relativo fabbisogno abitativo, le ALER, sulla base della ricognizione nel relativo territorio comunale del proprio patrimonio disponibile e non utilizzato destinato a servizi abitativi pubblici, predispongono appropriati programmi di valorizzazione secondo le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 28.(6)
Art. 6 bis
(Disposizioni in tema di restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali)(7)
1. L’operatore privato che, a causa di sopravvenute comprovate difficoltà economiche, rischi di trovarsi nell’impedimento di continuare a garantire l’erogazione del servizio abitativo pubblico o sociale può presentare a Regione Lombardia istanza motivata di restituzione dei contributi regionali percepiti per la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022”, definisce le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione della sussistenza delle condizioni di pubblico interesse ai fini del suo accoglimento, tenuto conto del tempo trascorso dall’investimento, della presenza di ulteriori unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici o sociali disponibili sul medesimo territorio comunale o nell’ambito territoriale di riferimento, della possibilità di mantenere la destinazione sociale dell’intervento realizzato, anche alla luce delle mutate condizioni di contesto sociale ed economico, nonché della protezione sociale degli assegnatari.
3. In caso di accoglimento dell’istanza, l’operatore privato è tenuto a restituire a Regione Lombardia le somme percepite a titolo di contributo regionale, incrementate dagli interessi legali, aumentati dell’1 per cento, maturati dalla data di erogazione del contributo fino alla data di recupero dell’intero importo. Il dirigente della competente struttura regionale, a seguito della restituzione delle suddette somme, adotta i provvedimenti necessari per la risoluzione di eventuali convenzioni, atti unilaterali d’obbligo e ogni altra forma di garanzia relativa al finanziamento restituito, e dispone la rimozione dei vincoli di destinazione a servizio abitativo pubblico o sociale gravanti sugli alloggi realizzati con i contributi regionali.
4. I contratti di locazione in essere alla data di accoglimento dell’istanza di cui al comma 1 conservano la loro efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.

Legge Regionale