Legge Regionale 8 novembre 2021 , n. 20

Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati

(BURL n. 45, suppl. del 12 Novembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-1 1-08;20

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina la pianificazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava, così come definite all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), e l'esercizio della relativa attività nel territorio della regione Lombardia.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:
a) promozione dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) salvaguardia del giacimento coltivabile, ripristino del suolo e limitazione del consumo di suolo;
c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;
d) promozione delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, nonché attuazione dei principi previsti dalla politica europea delle materie prime, in riferimento alla individuazione e alla tutela delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle relative attività economiche e alla riduzione del consumo di materie prime anche mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. L'attività estrattiva di sostanze minerali di cava disciplinata ai sensi della presente legge:
a) costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani e dai programmi urbanistici e territoriali di carattere locale;
b) è finalizzata a rendere disponibili i materiali necessari allo sviluppo socio-economico del territorio regionale, garantendo l'uso razionale del suolo e il risparmio delle materie prime, anche attraverso l'uso di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.
2. La presente legge si applica ai diversi settori merceologici delle attività estrattive, riconoscendone le specificità; in particolare, per il settore delle pietre ornamentali, anche in ragione del relativo pregio, prevede specifiche disposizioni con riferimento, tra l'altro, ai contenuti dell'atto di indirizzo regionale, alla tutela dei giacimenti, al sistema degli incentivi per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare, alla determinazione dei fabbisogni e dei bacini di utenza, alla durata di validità della pianificazione delle attività estrattive e alla determinazione delle tariffe dei diritti di escavazione.
3. La presente legge non si applica:
a) alle escavazioni per attività di cantiere o agricole, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 6, lettera e); qualora i materiali litoidi di risulta escavati siano destinati alla commercializzazione e utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, per un quantitativo superiore ai 15.000 metri cubi (mc) e ai 500 metri cubi (mc) per le pietre ornamentali, si applicano le previsioni di cui all'articolo 18, comma 1, e i proventi delle tariffe spettano al comune o ai comuni sede delle suddette attività, da utilizzare esclusivamente per ripristini ambientali/territoriali;
b) ai casi di cui all'articolo 21, comma 1;
c) alle estrazioni di sedimenti dagli alvei del reticolo idrico effettuate ai sensi dell'articolo 20, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività estrattiva: attività produttiva economica costituita da estrazione di sostanze minerali di cava, con eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e recupero ambientale delle aree in cui l'estrazione è conclusa;
b) cava: unità produttiva economica caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva; è costituita dall'area estrattiva, nella quale è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava, e può comprendere:
1. area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, proveniente anche dall'esterno della cava;
2. area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva, quali uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso e piste perimetrali; le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;
3. area di riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale;
4. area di rispetto: area riportata nel progetto di coltivazione, non interessata dalle attività di cui ai numeri precedenti, nella quale possono essere realizzati gli interventi di mitigazione o anche, se possibile, di compensazione ambientale, nonché eventuali ulteriori interventi funzionali al progetto di recupero;
c) cava di recupero: cava in cui il Piano delle attività estrattive (PAE) consente la temporanea ripresa o la prosecuzione dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di recupero ambientale;
d) cava cessata: cava non più oggetto di coltivazione; rientrano in tale categoria anche le cave esaurite, nelle quali non vi è più materiale estraibile, nonché le cave recuperate per le quali è certificato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale;
e) cava di riserva per opere pubbliche: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
f) giacimento coltivabile: porzione del territorio interessata dalla presenza di una risorsa mineraria naturale non rinnovabile, oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e di ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento;
g) materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative: materiali derivanti dal recupero rifiuti o sottoprodotti come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché idonei o resi idonei a essere utilizzati in luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
h) recupero ambientale: il complesso delle operazioni con le quali le aree, interessate o meno dall'attività estrattiva, sono reinserite nel contesto territoriale;
i) mitigazione: il complesso degli interventi volti a eliminare o ridurre gli impatti negativi prodotti sull'ambiente dall'attività estrattiva;
j) compensazioni ambientali: interventi, complementari al progetto di coltivazione e recupero, avviati contestualmente all'attività di escavazione, attraverso i quali si ottengono benefici ambientali, in relazione agli impatti residuali, quali la riduzione dei livelli preesistenti di inquinamento, riequilibri diretti di assetti ecosistemici degradati o soluzioni a problemi ambientali esistenti nel territorio interessato dall'intervento;
k) operatore: soggetto interessato o soggetto titolato all'esercizio dell'attività estrattiva di cava;
l) settore merceologico: l'insieme che comprende i materiali estraibili dalla cava che presentano caratteristiche uniformi su tutto il territorio lombardo, in relazione alle tecnologie estrattive, alla lavorazione e all'utilizzo finale degli stessi;
m) area idonea per l'attività estrattiva: area inclusa in un giacimento coltivabile, avente caratteristiche di continuità territoriale, individuata nei PAE nella quale è consentita l'attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava nel periodo di validità del piano, per i volumi massimi e alle condizioni previste dal piano stesso;
n) bacini di produzione: porzioni di territorio, distinte per settore merceologico, nelle quali sono presenti materiali di cava riferibili alla pianificazione di cui alla presente legge;
o) bacini di utenza: zone di destinazione del materiale estratto per le attività produttive, specifico per le diverse categorie merceologiche;
p) prima lavorazione: ciclo di lavorazione di cava che comprende la movimentazione, la selezione, la frantumazione, il lavaggio, le ciclonature, la filtrazione e la gestione dei fini.
Art. 4
(Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare)
1. In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, nonché di quant'altro previsto all'articolo 1, comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.
2. Al fine di favorire, anche nell'ambito di progetti di opere pubbliche, l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, limitando il ricorso alle cave di riserva per opere pubbliche di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, lettera f), la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che costituisce una sezione specifica dell'applicativo web di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Tale banca dati indica quantità e tipologie dei materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti e il suo aggiornamento è effettuato dai gestori degli stessi impianti.
3. La Regione riconosce e promuove l'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore, la salute e la sicurezza sul lavoro anche mediante l'utilizzo di sistemi basati su tecnologie avanzate e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17 e degli oneri di cui all'articolo 18. L'entità della riduzione degli oneri tariffari derivante dall'applicazione delle misure incentivanti di cui alla presente legge non può, in ogni caso, superare il 20 per cento dell'importo dovuto, dallo stesso operatore, ai sensi dell'articolo 18.
4. La Regione favorisce, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente, l'adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei da parte degli operatori e delle associazioni di imprenditori del settore, al fine di qualificare e valorizzare i materiali di cava estratti nel territorio regionale.
5. La Giunta regionale definisce:
a) gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;
b) le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.
6. La Giunta regionale provvede, altresì, in relazione alle misure incentivanti di cui ai commi 3, 4 e 5, lettera b), agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 5
(Competenze)
1. La funzione d'indirizzo strategico regionale è esercitata da parte del Consiglio regionale mediante l'approvazione dell'atto di indirizzo, che definisce le politiche regionali per la disciplina dell'uso delle materie prime e dell'utilizzo di materiali riciclati di cui alla presente legge.
2. Spetta alla Giunta regionale:
a) l'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, anche tenendo conto di eventuali documenti di analisi e proposte approvati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
b) la verifica di conformità e di compatibilità, rispetto agli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1, dei piani di cui all'articolo 10, comma 4;
c) la determinazione di misure tecnico-amministrative di attuazione e applicazione della presente legge, al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
d) la determinazione dell'entità delle tariffe dei diritti di escavazione, ai sensi dell'articolo 18;
e) la formazione per il personale delle province e della Città metropolitana di Milano, finalizzata a fornire indicazioni e criteri, promuovere azioni e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per lo svolgimento delle attività conferite;
f) il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni di cui all'articolo 20, comma 1;
g) l'esercizio dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nei confronti delle province e della Città metropolitana di Milano, in caso di inadempimento di una o più funzioni di cui al comma 3, con oneri a carico degli enti inadempienti;
h) la gestione e lo sviluppo del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23;
i) l'assistenza tecnica ai comuni, ove richiesta e senza oneri per gli stessi comuni, in ordine alle funzioni e attività di cui al comma 4 e in relazione alla definizione degli accordi secondo lo schema previsto all'articolo 6, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con ANCI Lombardia.
3. Spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano:
a) l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 9, e la loro attuazione, mediante l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle attività estrattive, di cui agli articoli 12, 13, commi da 1 a 3, e 14;
b) il rilascio dei provvedimenti sulle istanze di autorizzazione e concessione relative all'estrazione di materiale non prevista nel PAE di cui all'articolo 20, comma 6;
c) la vigilanza relativa alla polizia mineraria, di cui all'articolo 26, comma 2, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente in materia, nonché, ove ricorrano le condizioni, la prescrizione degli interventi di messa in sicurezza di cui al primo periodo del settimo comma dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927;
d) la trasmissione dei dati di cui all'articolo 22, comma 3;
e) l'attivazione degli interventi sostitutivi, con oneri a carico degli enti inadempienti, qualora i comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti previsti alle lettere a) e d) del comma 4;
f) l'aggiornamento dei dati del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23;
g) il controllo dei dati relativi al monitoraggio ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), con modalità concordate tra le parti mediante apposita convenzione.
4. Spettano ai comuni sede delle attività estrattive:
a) la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi, di cui all'articolo 26, comma 1, l'assunzione dei provvedimenti di cessazione e sospensione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e il rilascio della certificazione delle opere di cui all'articolo 19, comma 2;
b) la stipula della convenzione di cui all'articolo 16;
c) lo svincolo delle garanzie prestate dagli operatori ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3;
d) l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero delle aree e alla compensazione, previa diffida all'interessato, secondo quanto disposto all'articolo 19, comma 5.
5. Spettano all'ARPA:
a) la verifica delle modalità di monitoraggio ambientale delle cave previste dai progetti di cui all'articolo 12, esprimendo parere in merito, nell'ambito del procedimento unico di cui allo stesso articolo 12, comma 6, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
b) i controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4, con oneri a carico degli operatori.
Art. 6
(Disciplina attuativa della coltivazione delle sostanze minerali di cava)
1. La Giunta regionale disciplina con una o più deliberazioni le modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare:
a) le autorizzazioni e i progetti di coltivazione e recupero ai sensi dell'articolo 12, comma 19;
b) la definizione delle compensazioni ambientali, nei limiti degli impatti non mitigabili;
c) gli strumenti e le misure incentivanti di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 15, commi 1 e 5;
d) lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati di cui all'articolo 12, comma 4, finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva, in coerenza con la convenzione redatta secondo lo schema tipo di cui alla lettera f);
e) il rilascio delle concessioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 8;
f) lo schema tipo e le modalità di stipula della convenzione di cui all'articolo 16, commi 1 e 4;
g) la quantificazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
h) le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'estrazione di sostanze minerali di cava;
i) le modalità e i termini per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 22;
j) le tariffe e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sulla base del costo effettivo del servizio.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Art. 7
(Pianificazione)
1. La pianificazione dell'attività di cava è operata attraverso:
a) l'atto d'indirizzo, di competenza della Regione;
b) la pianificazione estrattiva, di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano.
Art. 8
(Atto di indirizzo regionale)
1. L'atto di indirizzo regionale è il documento strategico di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime di cui alla presente legge e persegue i seguenti obiettivi:
a) inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di compatibilità economico-sociale, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare;
b) salvaguardare le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti;
c) favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), incentivando e sostenendo il mercato dei materiali riciclati;
d) garantire l'approvvigionamento di materie prime per il fabbisogno del territorio regionale, in relazione alla tipologia del materiale prodotto, limitando al contempo il consumo di suolo e l'uso di risorse non rinnovabili;
e) ottimizzare la gestione dei materiali di cava, attraverso l'impiego di tecnologie adeguate in fase estrattiva e garantendo un uso delle risorse appropriato alla loro qualità anche con specifico riferimento alla resa estrattiva del settore delle pietre ornamentali;
f) assicurare la conformità della pianificazione delle attività estrattive alle finalità di tutela paesaggistica e dei beni culturali, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alle finalità di qualità dell'acqua e dell'aria, di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della biodiversità, di difesa idrogeologica, di sviluppo urbanistico e dell'agricoltura;
g) tutelare le aree regionali protette, privilegiando laddove possibile la previsione dell'apertura di nuove cave o l'ampliamento di cave esistenti all'esterno dei parchi regionali, dei parchi locali di interesse sovracomunale e delle reti di connessione ecologica provinciali e comunali.
2. L'atto di indirizzo contiene le indicazioni a cui deve attenersi la pianificazione provinciale e metropolitana, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, al fine di individuare:
a) i fabbisogni di materiale;
b) i giacimenti coltivabili in cui è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva;
c) la perimetrazione e il dimensionamento delle aree idonee per le attività estrattive, in relazione ai volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, del grado di rischio archeologico, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive, anche promuovendo la razionalizzazione delle aree estrattive anche mediante la definizione di volumi minimi per singola cava;(1)
d) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
e) la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto della stima dei fabbisogni, che consideri anche materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative;
f) la modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;
g) le modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione, attraverso apposito progetto di recupero, che contribuisca anche a mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo e a promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali;
h) i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'atto di indirizzo è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa proposta da parte della Giunta regionale.
4. L'atto di indirizzo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), è aggiornato di norma ogni cinque anni e resta in vigore fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione del suo aggiornamento.
Art. 9
(Piano delle attività estrattive)
1. Il Piano delle attività estrattive (PAE) è elaborato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano sulla base dell'atto di indirizzo regionale tenendo conto di:
a) consistenza e caratteristiche dei giacimenti coltivabili, dei quali si promuove, in un'ottica di salvaguardia del suolo, la tutela e la più razionale e completa valorizzazione;
b) situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio;
c) sistema delle aree protette nella sua diversa articolazione delle relative forme di tutela;
d) destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
e) caratteri ambientali e paesaggistici dei contesti territoriali interessati dalle attività estrattive, anche al fine di qualificare l'assetto finale delle aree interessate e il loro riutilizzo successivo;
f) stima dei volumi di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, anche in coerenza con la pianificazione regionale dei rifiuti;
g) sostenibilità dell'attività estrattiva di cava;
g bis) potenziale archeologico dell’area.(2)
2. Il PAE, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, contiene:
a) la determinazione del fabbisogno da soddisfare nel suo periodo di vigenza e comprende i volumi necessari per la realizzazione di opere pubbliche per le quali, alla data di avvio del procedimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), sia stato approvato almeno il progetto di fattibilità tecnico-economica;
b) l'individuazione dei bacini di utenza e dei bacini di produzione, individuati da un rapporto descrittivo, dall'elenco delle aree idonee per l'attività estrattiva e da una rappresentazione cartografica;
c) l'individuazione dei giacimenti coltivabili;
d) l'identificazione delle aree idonee per le attività estrattive, con i relativi volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive;
e) l'individuazione di eventuali cave di riserva per opere pubbliche e di cave di recupero e le modalità di coltivazione della risorsa;
f) la modalità di recupero delle aree al termine dell'attività estrattiva; in caso di previsione di apertura di cave nei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), la definizione di tale modalità spetta all'ente gestore dell'area stessa nell'ambito del procedimento di approvazione del PAE, che deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze di tutela dell'area interessata;
g) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun settore merceologico, in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili;
h) l'indicazione dei volumi dei pietrischi, anche derivanti dalle cave di monte, nonché dei volumi di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, recuperati o riutilizzati nel rispetto della normativa statale in materia;
i) gli indirizzi per le misure di compensazione ambientale per la valorizzazione, in particolare, del sistema delle aree protette, della rete ecologica regionale, dei parchi locali di interesse sovracomunale e per il recupero delle cave cessate;
j) i criteri per l'espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 10
(Procedimento di approvazione del PAE)
1. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'incidenza ambientale (VIncA), il PAE è approvato, anche per distinti settori merceologici, ai sensi dei commi da 2 a 5 del presente articolo.
2. La provincia o la Città metropolitana di Milano adotta la proposta di PAE, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura:
a) la provincia o la Città metropolitana di Milano avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati e ne dà notizia sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale o metropolitano;
b) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora un documento programmatico del PAE e il rapporto preliminare di VAS, che pubblica sul proprio sito istituzionale e sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS); dopo sessanta giorni, convoca una conferenza di valutazione per raccogliere contributi per definire i contenuti del piano e del rapporto ambientale e conclude la fase preliminare entro i successivi trenta giorni;
c) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora la proposta di PAE, tenendo conto dei contributi pervenuti durante la fase di cui alla lettera b), e, sentita la consulta per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24, comma 1, adotta la proposta di PAE; la proposta di PAE con il rapporto ambientale, comprensivo dello studio d'incidenza, e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e su SIVAS per sessanta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la formulazione dei pareri e delle osservazioni di cui al comma 2, lettera c), la provincia o la Città metropolitana di Milano acquisisce il parere motivato della propria autorità competente per la VAS, comprensivo della VIncA. Entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere motivato, apporta al piano le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni e delibera le controdeduzioni alle osservazioni. La proposta di PAE revisionata è trasmessa alla Regione, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e al parere motivato, comprensivo della VIncA.
4. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, verifica la conformità della proposta di PAE, trasmessa ai sensi del comma 3, alla presente legge e ai contenuti dell'atto di indirizzo, nonché la compatibilità della proposta con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale rilevanti ai fini delle attività estrattive di cava e, sentita la competente commissione consiliare, esprime parere vincolante alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata.
5. La provincia o la Città metropolitana di Milano adegua il piano al parere vincolante di cui al comma 4, a pena di inefficacia dei contenuti non adeguati, e approva il PAE entro sessanta giorni dall'acquisizione dello stesso parere, disponendone la pubblicazione nel BURL. In ogni caso, le province o la Città metropolitana di Milano non possono approvare il piano prima di aver acquisito il parere della Giunta regionale di cui al comma 4.
6. Il PAE ha efficacia immediata con decorrenza dalla data di pubblicazione nel BURL.
Art. 11
(Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE)(3)
1. Fatto salvo il rispetto della normativa statale relativa a piani e programmi statali con impatti sull'assetto e sull’uso del territorio che possono incidere sull’attività estrattiva, ivi inclusa la pianificazione di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), il PAE non può derogare alle previsioni del Piano territoriale regionale, del Piano paesaggistico regionale, dei Piani territoriali regionali d'area e dei piani territoriali dei parchi; il piano deve essere coerente con le previsioni degli altri piani regionali di settore e prevale sul Piano territoriale di coordinamento provinciale o sul Piano territoriale metropolitano. Le previsioni del PAE prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti, fatta salva la possibilità, per i comuni, di approvare, nelle aree idonee per l'attività estrattiva, varianti ai piani di governo del territorio, previo parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE, da rilasciare da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 2, lettera j). Ai fini dell'espressione del parere di compatibilità, si applicano le procedure e i termini di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). La provincia o la Città metropolitana di Milano, dopo l'approvazione del PAE, comunica ai comuni interessati le aree idonee, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), ricadenti nel territorio di competenza. Ferma restando l'immediata efficacia del PAE, i comuni interessati provvedono ad apportare le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici rispetto alle previsioni del PAE, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 14 bis, della l.r. 12/2005. Il parere di compatibilità di cui al secondo periodo non è dovuto se è già stato autorizzato il massimo dei volumi autorizzabili previsti per ciascuna delle aree idonee identificate nel PAE, o se, decorsi almeno cinque anni dall'approvazione del PAE, è stato autorizzato non meno del 70 per cento dei suddetti volumi.(4)
2. Il PAE è formulato sulla base di una previsione ventennale per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e decennale per gli altri settori; è sottoposto a revisione ogniqualvolta se ne determini la necessità e, comunque, quando è stato estratto almeno il 75 per cento del materiale previsto dal PAE stesso.
3. Il PAE può essere sottoposto a revisione, anche parziale, per l'eventuale adeguamento anche in riduzione dei fabbisogni, per adeguamenti tecnici o normativi che su di esso incidano o in ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non ancora passati in giudicato.
4. La revisione, anche parziale, del PAE è disposta secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 10.
5. Gli adeguamenti del PAE che non comportano valutazioni discrezionali, fermo restando l'eventuale svolgimento della procedura di VAS in relazione ai contenuti degli stessi adeguamenti, dovuti in ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato, nonché a correzione di meri errori materiali o per stralcio di aree recuperate ai sensi del comma 6 del presente articolo sono disposti dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano con provvedimenti pubblicati nel BURL.
6. La pubblicazione nel BURL della certificazione dell'avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PAE dell'area recuperata.
TITOLO III
REGIME DELL'ATTIVITÀ DI CAVA
Art. 12
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze)
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione, fatti salvi i casi di concessione di cui alla presente legge, sulla base di una domanda presentata alle province o alla Città metropolitana di Milano, in conformità alle previsioni del PAE, dall'operatore avente la disponibilità giuridica dell'area estrattiva e le necessarie capacità tecniche ed economiche ai fini della coltivazione del giacimento, secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Per ciascuna delle aree idonee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), le province o la Città metropolitana di Milano territorialmente interessate pubblicano nel BURL e sui propri siti istituzionali la prima domanda di autorizzazione pervenuta.
3. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, le province o la Città metropolitana di Milano, in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite complessivamente a volumi estrattivi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, procedono secondo quanto previsto ai commi 4 e seguenti; in caso di domande insistenti sulla stessa area idonea e riferite a volumi estrattivi non superiori a quelli massimi previsti dal PAE per ciascuna area, le province o la Città metropolitana di Milano procedono ai sensi dei commi 6 e seguenti.
4. In caso di domande complessivamente riferite a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE ai sensi del comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano, ai fini dell'istruttoria, esamina prioritariamente le istanze per le quali sia stata condivisa una proposta di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). L'accordo ha ad oggetto esclusivamente le misure di recupero ambientale, di compensazione e di mitigazione, nonché eventuali contenuti progettuali, di interesse per il comune o i comuni territorialmente interessati, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale, in relazione agli impatti ambientali, ai sensi del comma 19, lettera d); in assenza della proposta di accordo, o nel caso in cui più di un operatore abbia condiviso tale proposta con il comune o i comuni interessati, sono esaminate prioritariamente le istanze relative a progetti collocati in adiacenza ad aree già oggetto di coltivazione e, in subordine, quelle che presentano il maggiore valore economico complessivo del progetto di recupero ambientale, delle compensazioni e delle mitigazioni di cui al comma 10, lettera f), rapportato al volume complessivo di coltivazione di sostanza minerale di cava; tale valore economico è aumentato, fino a un massimo del 20 per cento, di un importo pari a quello degli investimenti effettuati su macchinari e mezzi funzionali all'attività estrattiva oggetto di autorizzazione, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, per l'efficientamento energetico e del processo produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
5. Le province e la Città metropolitana di Milano istruiscono le richieste pervenute e, in caso di mancato accoglimento di una o più delle istanze esaminate prioritariamente ai sensi del comma 4, istruiscono le restanti richieste in base ai criteri di cui allo stesso comma 4. Qualora, a seguito del rilascio dell'autorizzazione relativa alla o alle istanze esaminate prioritariamente, sia disponibile un volume residuo, previsto dal PAE per la relativa area idonea, di consistenza inferiore rispetto a quello oggetto dell'istanza da esaminare successivamente, in base ai criteri di cui al comma 4, l'istante interessato può adeguare il progetto, limitandolo a un volume estrattivo per un quantitativo massimo non superiore a quello residuo. Qualora, a seguito del rilascio delle autorizzazioni relative all'istruttoria di tutte le istanze presentate entro il termine di cui al comma 3, risultino ancora disponibili volumi previsti dal PAE per la relativa area idonea, per la presentazione e l'istruttoria delle eventuali nuove istanze si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.
6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, le province e la Città metropolitana di Milano rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, all'esito di un procedimento unico cui partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, e i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. In caso di mancata assunzione nei termini del provvedimento conclusivo del procedimento da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, il soggetto proponente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, commi 9 bis e seguenti, della legge 241/1990, può richiedere alla Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi; la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere alla Città metropolitana di Milano o alla provincia interessata, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
8. L'autorizzazione ha carattere personale. In caso di trasferimento del diritto alla coltivazione della cava, l'avente causa chiede alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, assumendo i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 16. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede sull'istanza di subentro, entro i successivi sessanta giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
9. Nel caso in cui, entro tre mesi dalla data dell'atto di trasferimento di cui al comma 8, l'avente causa non abbia richiesto il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, con assunzione dei relativi obblighi, l'autorizzazione decade di diritto.
10. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) gli atti idonei a comprovare la disponibilità giuridica delle aree interessate dal progetto di coltivazione e recupero;
b) la documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;
c) la descrizione dello stato di fatto dell'area estrattiva, inclusa la consistenza del giacimento coltivabile;
d) il progetto di coltivazione, ivi incluse le aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e la descrizione dei relativi impatti ambientali;
e) il piano di gestione dei rifiuti da estrazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2008;
f) il progetto delle opere di recupero ambientale con indicazione delle fasi di recupero e dei tempi di esecuzione e la descrizione dell'assetto finale dell'area, nonché la descrizione delle eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale, elaborato in riferimento ai contenuti del PAE.
11. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevede:
a) il tipo e la quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;
b) l'individuazione dell'area estrattiva e di sfruttamento del giacimento, che può comprendere l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di stoccaggio, l'area di riassetto ambientale e l'area di rispetto necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il territorio adiacente;
c) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione e ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
d) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione, anche con riferimento alla convenzione di cui all'articolo 16;
e) la quantificazione della quota parte della tariffa, non superiore a un terzo di quella spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, da destinare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), ai comuni interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto;
f) l'indicazione delle garanzie disposte ai sensi dell'articolo 17;
g) le opere previste per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva;
h) le opere di recupero ambientale con indicazione delle fasi di recupero;
i) il piano di monitoraggio degli impatti ambientali generati dall'attività;
j) la durata dell'esercizio dell'attività estrattiva e il termine per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, tenuto conto di quanto previsto al comma 12.
12. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità massima pari a vent'anni per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e a dieci anni per gli altri settori e possono essere prorogate, per una durata complessiva massima pari a cinque anni, ferma restando l'ulteriore prorogabilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), solo nel caso in cui, per motivi non imputabili alla responsabilità dell'operatore, alla data della relativa scadenza non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia concluso il recupero ambientale. La domanda di proroga, debitamente motivata in relazione al verificarsi di uno o entrambi i casi di cui al precedente periodo, deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e l'attività, in attesa dell'atto di proroga, può proseguire limitatamente alle quantità e nei limiti areali già autorizzati. Qualora l'istanza di proroga pervenga oltre il termine di cui al periodo precedente ed entro la scadenza dell'autorizzazione, l'attività estrattiva è sospesa a far data dalla scadenza del termine fissato con l'autorizzazione fino a nuova determinazione dell'amministrazione competente. La proroga decorre, in ogni caso, dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
13. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede sull'istanza di proroga di cui al comma 12, entro i successivi sessanta giorni.
14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per il titolo abilitativo all'intervento edilizio, ove non acquisito nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 6, riferito alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione e stoccaggio dei materiali, anche provenienti da altre cave, o anche dalla gestione di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, strutture e manufatti per uffici, servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.
15. L'autorizzazione rilasciata acquista efficacia a seguito della relativa notifica all'interessato, effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano, e previo inserimento, nel catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23, comma 3, dei dati relativi all'autorizzazione rilasciata. L'autorizzazione è, altresì, trasmessa ai comuni interessati.
16. Le autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione e la gestione degli impianti di cui al comma 14 devono essere:
a) compatibili con le previsioni del PAE, anche al fine di consentire il recupero finale dell'area nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
b) coordinate con i contenuti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e con la relativa durata; qualora gli impianti siano incompatibili con la modalità di recupero dell'area prevista dal PAE, la relativa autorizzazione non può comunque superare la durata prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva.
17. Alle attività estrattive di cui all'articolo 20, comma 6, lettere da a) a e), non si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 5 del presente articolo e la relativa autorizzazione è rilasciata dalle province o dalla Città metropolitana di Milano entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, mediante il procedimento previsto ai commi 6 e seguenti del presente articolo, in quanto applicabili.
18. La determinazione sulla domanda di variante in corso d'opera al progetto di coltivazione e recupero è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione.
19. La Giunta regionale specifica:
a) le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 17 e 18, delle eventuali proroghe e dei subentri relativi alle autorizzazioni;
b) le condizioni e le modalità di rilascio della proroga di cui all'articolo 15, comma 1;
c) le modalità di presentazione e gli eventuali ulteriori contenuti della domanda di autorizzazione;
d) i contenuti:
1. del progetto di coltivazione, con particolare riferimento allo stato di fatto dell'area, alla situazione geologica e idrogeologica dei suoli interessati, alle fasi temporali e alle modalità di coltivazione, nonché al programma economico e finanziario;
2. del progetto di recupero dell'area, secondo quanto previsto alla lettera f) del comma 10;
e) i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di impatto ambientale);
f) gli oneri istruttori, a carico del richiedente, delle domande di cui al presente articolo, quantificati sulla base di una stima dei costi sostenuti per l'attività istruttoria e, ove ricorrano concessioni ai sensi degli articoli 14 e 20, in ragione della relativa complessità;
g) la disciplina per la quantificazione della quota parte della tariffa di cui al comma 11, lettera e), e le relative modalità di riparto, che tengano conto dell'entità degli impatti ambientali dell'attività estrattiva;
h) i criteri di valutazione delle capacità tecniche ed economiche dell'operatore ai fini della coltivazione del giacimento;
i) gli indirizzi e i criteri per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento.
Art. 13
(Decadenza e revoca dell'autorizzazione, sospensione e cessazione dell'attività)
1. Costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione:
a) il mancato inizio dell'attività estrattiva entro ventiquattro mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo;
b) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
c) il venir meno delle capacità tecniche o economiche del titolare dell'autorizzazione;
d) l'inadempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o degli impegni sanciti dalla convenzione di cui all'articolo 16, segnalato dall'autorità di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c).
2. La decadenza è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attività o a conformarsi a quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine, comunque non inferiore a tre mesi; la diffida non si applica al caso di cui al comma 1, lettera c).
3. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si manifesti una significativa alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento e tale, comunque, da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, il soggetto competente revoca l'autorizzazione, ferma restando la facoltà di revoca, da parte del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, prevista all'articolo 45 del regio decreto 1443/1927.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 3 e fatte salve le competenze sulla vigilanza di cui all'articolo 26, comma 2, il comune competente per territorio:
a) può disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, qualora la stessa sia esercitata in difformità dagli obblighi di legge o dalle prescrizioni disposte col provvedimento di autorizzazione, ovvero con la convenzione. Il comune può riservarsi di imporre le misure necessarie, incluse quelle volte al recupero dell'area, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro trenta giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, il comune non abbia notificato le misure al soggetto interessato;
b) ordina l'immediata cessazione dell'attività svolta senza la relativa autorizzazione, prescrivendo al soggetto interessato l'effettuazione delle opere necessarie al recupero.
5. In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, la provincia o la Città metropolitana di Milano può avvalersi del disposto di cui all'articolo 14.
6. Nella provincia di Sondrio le attività di competenza dei comuni possono essere esercitate dalla stessa provincia, in base ad apposita convenzione con i comuni interessati.
Art. 14
(Concessione e relativa indennità)
1. Qualora sia decorso almeno un anno dall'approvazione del PAE e, in relazione a un'area idonea non pervengano istanze di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 oppure le istanze pervenute siano complessivamente inferiori, per quantitativo massimo di materiale da estrarre, rispetto a quanto previsto dal PAE, la provincia o la Città metropolitana di Milano, se rileva motivi di pubblica utilità legati alla necessità di soddisfare fabbisogni di materiale o di garantire la realizzazione delle opere idrauliche, di cui all'articolo 21, comma 2, può disporre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'acquisizione di una porzione dell'area idonea per l'attività estrattiva nel proprio patrimonio indisponibile e consentirne lo sfruttamento in concessione a un soggetto terzo che ne faccia richiesta.
2. A tal fine, la provincia o la Città metropolitana di Milano pubblica nel BURL un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse, fissando un termine per l'invio di tali manifestazioni da parte di soggetti terzi interessati a ottenere la concessione di coltivazione sulla porzione individuata nell'ambito dell'area idonea di cui al comma 1.
3. Ricevute le manifestazioni di interesse, che devono pervenire da operatori dotati delle necessarie capacità tecniche ed economiche ed essere riferite a una specifica porzione dell'area idonea di cui al comma 1, la provincia o la Città Metropolitana di Milano ne dà notizia al proprietario dell'area interessata, cui è richiesto di comunicare, entro sessanta giorni, se sussiste un interesse alla coltivazione. Il proprietario è avvertito che, in difetto di interesse, potrà essere rilasciata concessione a soggetto terzo.
4. Entro lo stesso termine previsto al comma 3, il proprietario dell'area interessata, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire una proposta irrevocabile di vendita o di cessione temporanea dell'area a chi abbia presentato la manifestazione d'interesse, informandone la provincia o la Città metropolitana di Milano.
5. In caso di mancanza di interesse o di mancato riscontro del titolare del diritto sull'area interessata entro il termine fissato al comma 3, la provincia o la Città metropolitana di Milano informa il soggetto che ha manifestato l'interesse della possibilità di presentare la relativa richiesta di concessione entro i successivi sessanta giorni.
6. Al procedimento per il rilascio della concessione e al relativo rapporto concessorio si applicano, ove non diversamente disposto e in quanto compatibili, le disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava di cui alla presente legge. In particolare, in caso di domande che insistono sulla medesima area di cui al comma 1, oppure di domande riferite complessivamente a volumi superiori a quelli massimi previsti dal PAE per l'area idonea, si applicano i disposti di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 12.
7. Al fine del rilascio della concessione, la provincia o la Città Metropolitana di Milano acquisisce al proprio patrimonio indisponibile la porzione di area idonea oggetto della relativa manifestazione di interesse e ne dà notizia sul BURL.
8. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario della porzione di area idonea oggetto di concessione il valore di esproprio del terreno parametrato al materiale estraibile dalla cava e, nel caso, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del regio decreto 1443/1927.
9. I diritti spettanti a terzi sulle medesime aree si risolvono sulle somme corrisposte al proprietario ai sensi del comma 8.
10. Il concessionario è tenuto a corrispondere, dal rilascio della concessione, un canone annuo, in luogo della tariffa di cui all'articolo 18, per ogni metro cubo di materiale estratto, pari a quello determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Il canone è destinato agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 20.
11. La Giunta regionale specifica le modalità per il rilascio delle concessioni, in relazione a quanto non applicabile ai sensi dell'articolo 12.
Art. 15
(Incentivazione al risparmio di materie prime e all'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti)
1. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione al volume di rifiuti recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava:
a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di cui all'articolo 12, comma 12, al ricorrere dei presupposti di cui allo stesso comma 12;
b) l'entità delle somme di cui all'articolo 18, sono ridotte in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di recupero di cui al comma 1è rilasciata, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di rifiuti, previa verifica di compatibilità con le previsioni del PAE, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Qualora gli impianti di recupero rifiuti siano incompatibili con la modalità di recupero dell'area indicata dal PAE, l'autorizzazione o l'iscrizione in procedura semplificata di cui agli articoli 208, 214 e 215 del d.lgs. 152/2006 non può avere durata superiore a quella prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva e la relativa area deve essere recuperata secondo i modi e i tempi previsti nel provvedimento autorizzativo.
4. La Giunta regionale specifica:
a) l'entità della riduzione delle somme di cui all'articolo 18 nei casi di cui ai commi 1 e 5;
b) le condizioni e le modalità della proroga prevista al comma 1, lettera a), e della relativa applicabilità anche ai casi di cui al comma 5.
5. Per il settore delle pietre ornamentali gli incentivi di cui al comma 1 si applicano ai risparmi di materia prima conseguiti anche mediante l'ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio rispetto alla produzione di pietrisco.
Art. 16
(Convenzione)
1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12, 14 e 20 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva.
2. La convenzione deve prevedere il rispetto di quanto previsto dall'eventuale accordo definito secondo lo schema di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e contenere l'impegno dell'operatore:
a) a versare annualmente al comune o ai comuni di cui al comma 1 e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata quanto previsto all’articolo 18, rispettivamente ai comuni la quota spettante dell’84 per cento e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la quota a essa spettante e quella dovuta alla Regione, complessivamente pari al 16 per cento; tale versamento è effettuato in un’unica soluzione, ove non diversamente concordato tra le parti nella convenzione di cui al presente articolo;(5)
b) a versare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, all'ente gestore dell'area protetta una ulteriore somma, pari a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;
c) a eseguire a proprie spese, ovvero tramite monetizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione, al termine dell'attività estrattiva, prevista dal PAE, nonché le eventuali opere di mitigazione e compensazione;
d) a corrispondere la quota parte della tariffa spettante ai comuni, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 11, lettera e), a favore dei comuni, diversi da quello o da quelli sede dell'attività estrattiva, qualora interessati da impatti, evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo;
e) ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione.
3. Il comune o i comuni di cui al comma 1 provvedono alla stipula della convenzione entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'operatore. In caso di mancato accordo fra il comune o i comuni interessati e l'operatore, quest'ultimo può chiedere che la provincia o la Città metropolitana di Milano determini, entro trenta giorni dalla richiesta, gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione. In tal caso, l'operatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui al comma 2 e si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18 alla provincia o alla Città metropolitana di Milano, che utilizza tali somme per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, terzo periodo.
4. La Giunta regionale definisce lo schema tipo della convenzione di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di stipula.
Art. 17
(Garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali)
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12è subordinato alla prestazione, a favore del comune o dei comuni sede dell'attività estrattiva, di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui all'articolo 16.
2. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1è disposto dai comuni interessati entro novanta giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero e delle eventuali compensazioni e mitigazioni, in conformità alle previsioni del progetto di cui all'articolo 12, comma 10, lettera f).
3. Qualora il recupero ambientale sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista la manutenzione anche successiva alla fase di collaudo, il comune svincola la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.
4. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927.
5. La Giunta regionale definisce i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo, da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.
Art. 18
(Tariffe dei diritti di escavazione)
1. L'escavazione di materiale derivante dalle attività estrattive di cava è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale definisce l'entità delle tariffe, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che devono essere versate ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), in relazione ai diversi settori merceologici tenuto conto del materiale escavato, del materiale commercializzato e dell'obiettivo della tutela delle risorse non rinnovabili. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione, di cui al primo periodo del comma 3 bis.(6)
3. Le somme di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), spettano per l'84 per cento al comune o ai comuni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e d), per il 14 per cento alla provincia di riferimento o alla Città metropolitana di Milano, e, per il restante 2 per cento, alla Regione. Le somme sono utilizzate dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 9, per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12. Le province e la Città metropolitana di Milano possono utilizzare le somme di cui al presente articolo anche per l'eventuale attivazione di convenzioni con le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti per territorio ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e con l'ARPA ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g), nonché per la gestione dell'attività delle consulte di cui all'articolo 24, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 8. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano danno evidenza sui propri siti istituzionali degli interventi per i quali sono utilizzate le somme di cui al presente comma.(7)
3 bis. Le province e la Città metropolitana di Milano versano alla Regione, annualmente e in un’unica soluzione, la quota del 2 per cento a essa spettante secondo quanto previsto al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica in caso di rilascio di concessioni regionali ai sensi dell’articolo 14, comma 10, e dell’articolo 20, comma 7.(8)
4. L'operatore e il comune o i comuni interessati possono concordare, a scomputo totale o parziale della somma di cui al comma 2, la realizzazione, a cura dell'operatore, degli interventi di cui al secondo periodo del comma 3, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. Le modalità di realizzazione e le relative garanzie sono stabilite nella convenzione di cui all'articolo 16.
Art. 19
(Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali)
1. Il progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12 indica i contenuti, le fasi e i tempi di realizzazione delle opere di recupero ambientale, ai quali il titolare di autorizzazione all'attività estrattiva è tenuto ad attenersi. Il PAE individua le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive e i casi in cui l'avvio dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente all'avvenuto recupero di un lotto già cavato.
2. La realizzazione delle opere di recupero, mitigazione e compensazione ambientali, anche per singolo lotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), è certificata dal comune competente per territorio, sentito il parco, qualora il progetto ricada nell'ambito territoriale di un parco regionale, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica da parte del titolare dell'autorizzazione.
3. Il comune competente per territorio trasmette alle province e alla Città metropolitana di Milano la certificazione di cui al comma 2 ai fini della relativa pubblicazione nel BURL.
4. La certificazione di cui al comma 2 costituisce presupposto per lo svincolo, in tutto o in parte, delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17.
5. In caso di mancata esecuzione, da parte dell'operatore, delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero ambientale o anche alla compensazione, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, anche prorogata, il comune diffida l'operatore ad adempiere e stabilisce un tempo congruo alla regolare esecuzione. Trascorso inutilmente il termine stabilito con la diffida, il comune provvede a irrogare una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25, comma 3, e dispone l'esecuzione d'ufficio delle stesse opere, avvalendosi delle garanzie prestate dall'operatore ai sensi dell'articolo 17, nonché dei proventi della stessa sanzione, al fine di sostenere la spesa derivante dalle attività di cui al presente comma.
6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione, della quota parte della garanzia utilizzata per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui al comma 5.
7. Per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale è consentito l'utilizzo di rifiuti di estrazione in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 117/2008, nonché di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e dei criteri e norme di settore.
8. Gli oneri eventualmente previsti ai fini della compensazione ambientale sono corrisposti dall'operatore secondo quanto stabilito dall'autorizzazione e sono destinati a interventi di riqualificazione ambientale e, in particolare, alla rete ecologica regionale.
9. La Giunta regionale individua forme incentivanti, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, per promuovere le migliori pratiche nel campo della mitigazione e del recupero ambientale delle cave e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
Art. 20
(Reperimento di materiale per opere pubbliche ed estrazione di materiale non prevista dal PAE)
1. La realizzazione di cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche di interesse statale o regionale, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti, è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione da parte della Regione.
2. A tal fine, il progetto definitivo delle opere pubbliche di cui al comma 1 deve comprendere un piano di reperimento dei materiali occorrenti, considerando in via prioritaria i materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, nonché il materiale proveniente dalle cave individuate nei PAE. In subordine, il progetto di cui al primo periodo può contenere la previsione di cave di riserva e il relativo progetto di coltivazione, privilegiandone la localizzazione, laddove possibile, in prossimità dell'opera pubblica.
3. Il progetto di coltivazione delle cave di cui al comma 1è approvato nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo delle opere pubbliche di cui allo stesso comma 1 e comprende il progetto delle opere di recupero, mitigazione e compensazione definito secondo quanto disposto dall'articolo 19.
4. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1è rilasciato, conformemente al progetto di coltivazione approvato ai sensi del comma 3, all'impresa alla quale è affidata la realizzazione dell'opera pubblica con la correlata estrazione di materiale; il titolo abilitativo decade in caso di cessazione del contratto per la realizzazione dell'opera pubblica con correlata estrazione di materiale.
5. Il materiale estratto nelle cave di cui al comma 1è esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato rilasciato il titolo abilitativo di cui al comma 4; tale titolo non può avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa, ivi incluse eventuali estensioni dei termini temporali per la realizzazione dell'opera, previste in fase di esecuzione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1.
6. Sono soggette al rilascio di autorizzazione o, limitatamente ai casi di cui alla lettera f), di concessione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano:
a) l'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PAE;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano l'asportazione di materiali inerti destinati alla commercializzazione fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8;
c) l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate;
d) l'autorizzazione alla ricerca finalizzata a individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche;
e) l'attività estrattiva finalizzata al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro, fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8, previo parere dei consorzi di bonifica interessati secondo quanto previsto dall'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e parere vincolante del comune o dei comuni interessati, nonché, nel caso di interventi previsti nelle aree protette di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, dell'ente gestore dell'area protetta interessata;
f) la realizzazione di cave di riserva non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.
7. Per le autorizzazioni e concessioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, alla Regione spettano gli oneri istruttori di cui all'articolo 12, comma 19, lettera f), e l'operatore versa le somme dovute, a titolo di tariffa, agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3. In caso di rilascio delle concessioni regionali di cui al comma 1, il concessionario corrisponde il canone dovuto secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 10, intendendosi sostituita la Regione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, ai fini del versamento all'ente concedente della correlata quota percentuale del canone.
8. La Giunta regionale specifica le modalità e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Art. 21
(Lavori idraulici)
1. La presente legge non si applica alle seguenti attività, laddove finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto al comma 2:
a) estrazioni di materiali litoidi dal demanio idrico e da corsi d'acqua anche non demaniali;
b) realizzazione di opere idrauliche anche esterne al demanio idrico.
2. La Regione può richiedere alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, anche su richiesta delle altre autorità idrauliche competenti, l'inserimento nei PAE di aree estrattive soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi della presente legge, finalizzate alla realizzazione di opere di laminazione delle piene o di invaso delle acque per pubblica utilità, di cui all'articolo 91 bis della l.r. 31/2008. In tal caso le compensazioni ambientali dovute sono esclusivamente quelle di cui all'articolo 19. L'estrazione ai fini della successiva commercializzazione dei materiali di cui al presente comma, ove consentita, è soggetta al pagamento dei diritti di escavazione di cui all'articolo 18 o, in caso di concessione, al canone di cui all'articolo 20.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI CAVA E ORGANISMI CONSULTIVI
Art. 22
(Comunicazioni obbligatorie)
1. I titolari di autorizzazione sono tenuti a comunicare alle province, alla Città metropolitana di Milano e alla Regione i dati statistici, secondo i prospetti definiti dall'ISTAT, relativi ai materiali estratti, nonché quelli dei materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.
2. I titolari di autorizzazione comunicano annualmente al comune o ai comuni sede dell'attività estrattiva e alla provincia territorialmente interessata o alla Città metropolitana di Milano le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava di cui al piano previsto all'articolo 12, comma 11, lettera i), ai materiali estratti, ai materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti riutilizzati e commercializzati in luogo dei materiali naturali di cava, nonché allo stato di attuazione del recupero ambientale. In caso di continuità fisica di cave, possono essere predisposti monitoraggi in forma cumulativa.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano comunicano alla Regione le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate e allo stato di attuazione del recupero ambientale e redigono una relazione periodica sullo stato di attuazione del PAE, da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo.
Art. 23
(Catasto regionale delle cave)
1. Il catasto regionale delle cave attive e cessate costituisce lo strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali relative all'attività estrattiva.
2. Compete alla Giunta regionale la gestione informatica e lo sviluppo del catasto di cui al comma 1 e dei dati in esso contenuti.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano curano l'aggiornamento dei dati del catasto secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 24
(Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava)
1. Ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano possono costituire un'apposita consulta per le attività estrattive di cava, composta dal dirigente competente in materia di attività estrattive della provincia o della Città metropolitana di Milano, che la presiede, e da un numero massimo di otto esperti in materia geologico-mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale, anche esterni, nonché da rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, delle associazioni degli imprenditori edili, delle associazioni delle categorie degli operatori agricoli e delle associazioni di tutela dell'ambiente; alle sedute della consulta sono invitati anche rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.
2. La consulta di cui al comma 1è un organismo tecnico che supporta la provincia o la Città metropolitana di Milano nelle decisioni inerenti all'attuazione della presente legge e, in particolare, nell'elaborazione del PAE.
3. La composizione della consulta è rinnovata a ogni rinnovo del consiglio provinciale o metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. Il funzionamento di ciascuna consulta provinciale o metropolitana è disciplinato dalla rispettiva provincia o dalla Città metropolitana di Milano, che può far fronte agli eventuali oneri finanziari anche tramite la quota parte delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
5. È istituito il comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Il comitato, che svolge attività di supporto tecnico e giuridico, è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, che lo presiede, e da un numero massimo di sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche e ambientali, anche esterni alla Regione, nonché da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, da un rappresentante rispettivamente dell'ARPA e di ANCI Lombardia, delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, nonché dal dirigente competente in materia di attività estrattive della Città metropolitana di Milano o della provincia di volta in volta territorialmente interessata. In caso di consultazione, ai sensi del comma 6, su temi di ordine generale, alle sedute del comitato sono invitati a partecipare i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Alle sedute del comitato è invitato anche un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.
6. Il comitato di cui al comma 5 fornisce il supporto tecnico richiesto, in merito all'atto d'indirizzo di cui all'articolo 8 e ai fini della verifica regionale di cui all'articolo 10, comma 4. Il comitato è consultato prima della adozione della o delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6. Può essere, altresì, consultato sull'esercizio delle altre funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.
7. Il comitato è rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Regione eletto; il comitato resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
8. Agli esperti del comitato consultivo di cui al comma 5 spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
9. La Giunta regionale definisce termini e modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato di cui al comma 5.
TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 25
(Sanzioni)
1. In caso di ricerca o coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza alcuna autorizzazione o concessione, o di coltivazione effettuata al di fuori delle aree di scavo autorizzate o concesse per un volume superiore al 1 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di materiali scavati in difformità rispetto all'estensione ed alla profondità massima degli scavi autorizzati o concessi, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00. La Giunta regionale stabilisce le tolleranze sulle misure con il provvedimento di cui al comma 9, ai fini dell'accertamento dell'estrazione in difformità.
3. In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi del comma 2, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 determinata in relazione alla rilevanza del danno o del pregiudizio ambientale arrecato e alle spese necessarie all'eventuale ripristino delle aree, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In caso di utilizzo di materiali difformi da quanto stabilito nell'autorizzazione o concessione per il recupero ambientale, la sanzione amministrativa di cui al precedente periodo è determinata anche in proporzione al volume di materiale utilizzato in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00.
4. In caso di mancata o parziale comunicazione dei dati o delle informazioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, la Città metropolitana di Milano o le province territorialmente interessate applicano una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 10.000,00 determinata ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/1981.
5. Restano comunque ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.
6. In caso di inosservanza di obblighi previsti dalla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA si applicano le disposizioni sanzionatorie in materia di valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente, se le sanzioni ivi previste risultano di importo superiore a quelle applicabili ai sensi del comma 3.
7. Per quanto non previsto ai commi precedenti, si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l.r. 1/2012.
8. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzare ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
9. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei criteri ivi previsti.
Art. 26
(Vigilanza)
1. I comuni esercitano la vigilanza nell'ambito dell'attività estrattiva, inclusa la vigilanza sulle attività di mitigazione, recupero e compensazione ambientale di cui all'articolo 19, nonché l'accertamento delle violazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi dell'articolo 25, commi da 1 a 3.
2. La vigilanza relativa alla polizia mineraria spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano, che possono avvalersi, con modalità concordate tra le parti in apposita convenzione o protocollo d'intesa, dell'ATS competente per territorio per gli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, previo accordo, della Città metropolitana di Milano o della provincia territorialmente interessata, degli enti gestori dei parchi di cui alla l.r. 86/1983 e delle comunità montane.
4. I controlli sulle matrici ambientali, con particolare riguardo alle potenziali contaminazioni delle acque di falda, con costi a carico degli operatori, sono effettuati da ARPA, sulla base di un piano triennale di verifica delle misure di monitoraggio eseguite dagli stessi operatori, elaborato dall'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale piano deve prevedere, per il monitoraggio delle acque di falda, l'individuazione di punti idonei finalizzati alla determinazione di eventuali impatti legati all'attività estrattiva; ARPA trasmette i risultati dell'attività di controllo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione e al comune territorialmente competente.
TITOLO VI
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dalle attività regionali di promozione dell'adozione dei marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei di cui all'articolo 4, comma 4, alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), a quelle per l'attività di assistenza tecnica ai comuni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera i), nonché per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 160.000,00 annue a partire dal 2023, si provvede con le risorse della missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021- 2023 corrispondenti alla quota degli introiti di cui al successivo comma 6 spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
2. Alla spesa per il supporto scientifico e tecnico-specialistico alla elaborazione della proposta dell'atto d'indirizzo e alla definizione delle misure e modalità attuative di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 6, stimate complessivamente in euro 60.000,00 per l'annualità 2022 si provvede con le risorse già stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021- 2023.
3. Alle spese derivanti dalle attività di gestione del catasto regionale delle cave attive e cessate, di cui all'articolo 23, previste in euro 18.500,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, rimodulabili annualmente con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023.(9)
4. Alle spese di funzionamento del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, si provvede per euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali'- Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021 - 2023.
5. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. Le entrate derivanti dalle tariffe di escavazione spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della presente legge stimate in euro 160.000,00 annue sono introitate dal 2023 al titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2021- 2023.
7. Le entrate derivanti dalle attività di autorizzazione e concessione di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 7, della presente legge sono introitate dal 2021 al titolo 3 'Entrate extratributarie', tipologia 100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2021 - 2023.
8. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 3, le province e la Città metropolitana di Milano fanno fronte con le risorse relative agli introiti derivanti dagli oneri istruttori posti a carico degli operatori, nonché con la quota parte delle somme spettanti a tali enti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
9. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 4, lettera a), i comuni sede dell'attività estrattiva fanno fronte con una quota, non superiore al 30 per cento, delle somme spettanti agli stessi comuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
10. Alla spesa per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), ARPA provvede con i proventi derivanti dai controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4.
Art. 28
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale:
a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predispone e trasmette la proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;
b) entro dodici mesi dall'approvazione dell'atto di indirizzo, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), le modalità e le disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.
2. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, riacquistano efficacia, fermi restando gli effetti nel frattempo prodotti o derivanti da tale scadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
3. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla l.r. 14/1998, la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, intercorra tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, restano efficaci fino alla pubblicazione nell BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
4. Nel territorio provinciale in cui il relativo piano delle cave sia stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, è possibile procedere, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, all'autorizzazione o concessione delle cave, nonché agli ampliamenti, alle varianti o anche alla proroga delle autorizzazioni già rilasciate, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa positivamente la procedura di VIA o sia stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con provvedimento di esclusione della VIA. Tale possibilitàè consentita fino all'approvazione dei nuovi piani e, comunque, per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con necessaria adozione, entro cinque anni dall'approvazione di tali piani, dei corrispondenti PAE, di cui all'articolo 10, comma 3, della presente legge; il nuovo piano approvato ai sensi della l.r. 14/1998 resta efficace fino alla pubblicazione del PAE, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 5, della presente legge.
5. I piani delle cave già adottati alla data di approvazione delle modalità e disposizioni tecnico-amministrative di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono approvati e disciplinati ai sensi della l.r. 14/1998.
6. Per i piani diversi dai casi di cui ai commi 2, 3 e 4 le province e la Città metropolitana di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano il procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3. I piani delle cave di cui al presente comma restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5.
7. Se entro la scadenza di cui al primo periodo del comma 6 non è stato avviato il procedimento di adozione del PAE, alla provincia o alla Città metropolitana di Milano inadempiente è precluso il rilascio, fino all'effettivo avvio di tale procedimento, delle autorizzazioni, concessioni o proroghe riferite al piano delle cave approvato ai sensi della l.r. 14/1998.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, lettera e), fino alla pubblicazione nel BURL dei PAE i procedimenti di autorizzazione e di concessione, ivi compresi quelli di cui al comma 4, restano gestiti ai sensi della l.r. 14/1998 e i relativi provvedimenti conservano efficacia fino alla loro scadenza, ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 18, 19 e 20 della stessa l.r. 14/1998.
9. Oltre alle previsioni di cui al presente articolo, le seguenti disposizioni, fatta eccezione per il disposto di cui alla lettera d) con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sono applicabili dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto, nelle more della pubblicazione nel BURL dei PAE, dal presente comma:(10)
c) articoli 12, comma 19, lettere e) e g), e 26, comma 4;
d) articolo 18, comma 3, per quanto riguarda le modalità e i criteri di riparto dei proventi delle tariffe dei diritti di escavazione, rispettivamente tra i comuni sede dell'attività estrattiva e quelli interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e tra le province e la Città metropolitana di Milano, nel rispetto delle previste finalità per l'utilizzo di tali somme, ferma restando la quota spettante alla Regione per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dagli enti competenti;
e) articolo 20 e relativo riparto delle competenze per l'esercizio delle funzioni ivi previste, fatta salva l'applicazione della l.r. 14/1998 per quanto riguarda la disciplina dei piani delle cave, delle autorizzazioni o concessioni e della sanzione amministrativa di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 relativamente ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) articolo 24, con definizione, da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei termini e delle modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui al comma 9 dello stesso articolo 24; le consulte provinciali e metropolitana per le attività estrattive di cava possono essere costituite dal primo rinnovo dei rispettivi consigli provinciali e metropolitano, successivo all'entrata in vigore della presente legge; nelle more della nomina dei componenti del comitato e delle consulte di cui alla presente lettera, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della l.r. 14/1998;
g) articoli 6, 19, comma 9, 23 e 29.
10. Durante il periodo di riacquisizione dell'efficacia, ai sensi del presente articolo, dei piani delle cave di cui ai commi 2, 3 e 6, e comunque entro e non oltre la scadenza di tale termine, sono consentite revisioni, anche riferite a singoli bacini o ad ambiti territoriali estrattivi, esclusivamente ove necessario al fine di soddisfare fabbisogni di materiale per le filiere produttive o per la realizzazione delle opere pubbliche, fatta salva l'effettuazione della valutazione ambientale strategica. Gli effetti delle revisioni operano limitatamente al perdurare dell'efficacia dei piani interessati, nei termini e ai sensi di cui al precedente periodo.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 5, e quelle di cui all'articolo 18, comma 3, in riferimento alle previsioni di cui al comma 9, lettera d), e quella di cui all'articolo 11, comma 6, si applicano anche alle autorizzazioni e concessioni, nonché, limitatamente alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, anche ai piani di cui alla l.r. 14/1998, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale, lo sviluppo di azioni finalizzate alla difesa della biodiversità e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i progetti di impianti agro-voltaici localizzati entro le aree di cave o lotti di esse con recupero finale pianificato a superficie agricola e recuperate ad uso agricolo. Il progetto dell’impianto agro-voltaico può essere presentato dall’imprenditore agricolo professionale o, comunque, da altro soggetto in accordo con lo stesso, e, ai fini dell’approvazione, deve essere accompagnato da una relazione di valorizzazione agroambientale dell’area, prevedendo la produzione energetica da fonte rinnovabile in connessione con l’attività agricola. Per i profili non espressamente disciplinati dal presente comma, si applica la normativa statale vigente in materia e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell'energia da fonti rinnovabili). (11)
13. Nei laghi di cava cessata sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale, progetti di impianti fotovoltaici flottanti, interessanti una superficie massima del 50 per cento dello specchio d'acqua, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto non inferiore a 20 metri dalle sponde ed escludendo le aree in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore ai 3 metri, da realizzare in modo tale da non impedire gli ulteriori utilizzi dei laghi di cava in condizioni di sicurezza, a fronte della assunzione, nel progetto di impianto interessato, degli accorgimenti idonei a garantire un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, da valutare nell'ambito delle procedure abilitative previste ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 28/2011, ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.
13 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati gli aspetti tecnici e le modalità per l’applicazione delle previsioni di cui ai commi 12 e 13.(12)
14. Per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava con attività estrattiva in corso, non è richiesta la modifica del progetto di gestione produttiva dell'area e del relativo progetto attuativo e si applicano le disposizioni della normativa di settore per l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal d.lgs. 387/2003 e dal d.lgs. 28/2011, ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Nell'ambito del procedimento di cui al primo periodo è acquisito anche il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva attestante la compatibilità dell'installazione di tali impianti con l'esercizio dell'attività stessa e con il recupero delle aree previste dal progetto di coltivazione, anche con previsione di interventi di recupero sostitutivi, di almeno pari valore, qualora la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico interessi interventi di recupero ambientale già contenuti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato.
15. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 si applicano alle istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento della nuova programmazione regionale in materia di energia e clima.
16. Il riacquisto dell'efficacia dei piani delle cave scaduti di cui al presente articolo si applica, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, esclusivamente a quelli di ultima pregressa vigenza, in riferimento a ciascun settore merceologico, ai sensi della l.r. 14/1998.
17. Ove non diversamente disposto e in quanto applicabile, ogni richiamo all'autorizzazione all'attività di cava, previsto dalla presente legge, si intende riferito anche alla concessione dell'attività di cava.
Art. 29
(Abrogazione)
1. La l.r. 14/1998(13)è abrogata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Fermo restando quanto previsto nelle norme transitorie e finali di cui all'articolo 28, ogni rinvio alla l.r. 14/1998 contenuto in altre leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali deve intendersi riferito, ove compatibile, alla presente legge.
3. Fino alla data di pubblicazione nel BURL dei provvedimenti attuativi, diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, si applicano, ove compatibili, gli atti di indirizzo e le disposizioni tecniche vigenti emanati ai sensi della l.r. 14/1998.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
3. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 18, comma 4 della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 1998, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi