Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;20

Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1(1)
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:
'8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico' i provvedimenti per la licenza d'esercizio venatorio, di cui al titolo II 'caccia e pesca', numero d'ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati.';
b) i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
'5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.
5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.';
c) il comma 5 quater dell'articolo 48 è abrogato;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.
2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.
2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2016.
2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.
2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo.
2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica.
2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000.';
e) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 95 sono abrogati.
2. Ai minori introiti quantificati complessivamente in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come sostituiti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito, stimato in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio, derivante dall'ampliamento della base imponibile dovuto all'incremento atteso del numero delle immatricolazioni.
3. Le minori entrate, dovute alla mancata applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 49 della l.r.10/2003, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dello stesso articolo, stimate in ugual misura.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui agli articoli 48 e 49 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
Art. 3
(Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(3), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: 'e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia';
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'a) incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo;';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3.';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'4 bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9 bis.';
e) dopo l'articolo 9è aggiunto il seguente:
'Art. 9 bis
(Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo)
1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4 bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del medesimo articolo.
2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4 bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:
a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;
b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;
c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.';
f) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole: 'comunica i risultati del referendum regionale consultivo' sono aggiunte le seguenti: 'di cui all'articolo 9';
g) dopo il comma 2 dell'articolo 10è aggiunto il seguente:
'2 bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3 bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.'.
2. E' abrogato l'articolo 25, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)(4). Le disposizioni dell'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 34/1983 continuano ad applicarsi ai procedimenti di incorporazione di comuni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si considerano pendenti le richieste di incorporazione presentate:
a) prima dell'entrata in vigore della presente legge;
b) dopo la data di cui alla lettera a), purché i relativi referendum consultivi comunali risultino effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 29/2006 si applica anche ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 4(1)
Art. 5(1)
Art. 6(1)
Art. 7(1)
Art. 8(1)
Art. 9
(Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)
1. Per la semplificazione dei processi contabili connessi all'attuazione dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regionali che prevedono l'imputazione delle spese di gestione a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni di dettaglio e ad attuare le variazioni di bilancio necessarie al riordino dei relativi procedimenti amministrativi, anche in deroga agli atti convenzionali in essere.
Art. 10
(Cessione di crediti)
1. La Giunta regionale, in relazione ai propri fabbisogni finanziari, al fine di anticipare flussi di entrate, è autorizzata a cedere propri crediti, certi, liquidi ed esigibili, alle società di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.
2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità operative dell'operazione di cessione.
Art. 11(1)
Art. 12(1)
Art. 13(1)
Art. 14(1)
Titolo II
Ambito economico
Art. 15(1)
Art. 16
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003– relative disposizioni transitorie)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:
'Art. 144
(Licenze di pesca)
1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;
b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica.

2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).
3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Città metropolitana di Milano e dalla Provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalle province secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.
5. E' fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.';
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 147 è sostituita dalla seguente:
"a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;";
c) le lettere f) ed f bis) del comma 2 dell'articolo 149 sono soppresse.
2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 dell'articolo 34 è abrogato;
b) al Titolo II della Tabella A, in corrispondenza del numero d'ordine 18:
1. le parole riportate nella colonna 'Indicazione degli atti soggetti a tassa' da 'Licenza per la pesca nelle acque interne' a 'secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Omissis....' sono sostituite dalle seguenti:
'Licenze per la pesca nelle acque interne:
tipo A: licenza per la pesca professionale:
tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:';

2. l'importo riportato nelle colonne 'Tassa di rilascio' e 'Tassa annuale' è sostituito dal seguente: '45,00' per la licenza di tipo A e dal seguente: '23,00' per la licenza di tipo B.
3. Le licenze di pesca di tipo A rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, purché, a decorrere dal primo rinnovo del versamento della relativa tassa annuale di concessione, si corrisponda l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.
4. Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data, le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione secondo l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.
5. Le licenze di pesca di tipo D rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza.
Art. 17(1)
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1983, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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