Legge Regionale 29 dicembre 2023 , n. 9

Legge di stabilità 2024-2026

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-12-29;9

Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2024-2026 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
2. Sono autorizzate per il triennio 2024-2026 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026'.
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. Per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2024-2026 è rideterminato in euro 6.000.000,00 il contributo da parte di ARPA alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022). Le relative risorse, da destinarsi a politiche ambientali sono introitate al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - Tipologia 101 'Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2024-2026 e allocate in spesa alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
2. Dagli esercizi successivi al 2026 il contributo di cui al comma 1è rideterminato con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2024 ed euro 150.000,00 per gli anni 2025 e 2026 a favore dell'Autorità di bacino lacuale del lago d'Iseo, Endine e Moro, in considerazione delle specificità di Monte Isola, al fine di agevolare gli spostamenti degli utenti di trasporto pubblico locale effettuati mediante servizi di navigazione pubblica di linea, con l'obiettivo di compartecipare alla copertura dei mancati introiti per agevolazioni tariffarie rilasciate in considerazione degli spostamenti disagevoli degli utenti.
4. In applicazione del comma 3, l'Autorità di bacino lacuale competente e destinataria delle risorse regionali stipula con il comune di Monte Isola e il soggetto esercente i servizi di navigazione pubblica di linea sul lago di Iseo, Endine e Moro un accordo per disciplinare la copertura dei mancati introiti tariffari, anche a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione da parte del comune di Monte Isola dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Le risorse sono erogate annualmente all'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno.
5. Al fine di valorizzare l'esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, favorendone l'impatto positivo sul territorio lombardo dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse stanziate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
6. La Giunta regionale, con successivi provvedimenti, individua le misure finanziabili, il beneficiario, le condizioni, le modalità di erogazione delle risorse e verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5 e applica, in materia di aiuti di Stato, quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
7. Per favorire la raccolta di capitale di rischio da parte delle start up finaliste e semifinaliste della competition regionale 'Start Cup Lombardia', la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di euro 4.500.000,00, a rilasciare apposita garanzia a favore degli investitori privati persone fisiche, escluse le ditte individuali, che investono in equity in dette start up nel loro interesse, mediante una piattaforma di equity crowdfunding selezionata da Regione Lombardia con apposita manifestazione di interesse.
8. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 7, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
9. Per l'attivazione della garanzia regionale di cui al comma 7è incrementata di euro 1.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026 la missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026.
10. Per far fronte alla richiesta di garanzia dell'Unione europea sul finanziamento del progetto europeo 'Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 - LIFE NatConnect 2030', è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2027, a titolo di anticipazione della quota di cofinanziamento da parte di Fondazione CARIPLO a favore di Regione, la spesa di euro 700.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2027. Alla copertura della spesa si provvede con le corrispondenti entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2027.
11. Per ciascun anno del triennio 2024-2026 è autorizzata alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa di euro 1.000.000,00 quale contributo alla prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del Duomo di Milano ad opera della Veneranda Fabbrica del Duomo.
12. Alla Fondazione delle Stelline, quale struttura polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici nell'area milanese e lombarda, partecipata dalla Regione ai sensi della legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 (Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline), è riconosciuto, in base all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), un contributo per spese di investimento nell'anno 2024 di euro 1.500.000,00. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2024 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
13. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 12, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
14. Per l'esercizio finanziario 2024 è allocata al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - tipologia 105 'Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo' dello stato di previsione delle entrate 2024-2026 la somma pari a euro 13.547,00, assegnata dall'Organizzazione Internazionale 'Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)' nell'ambito del programma di supporto e finanziamento denominato 'CDRI Fellowship' destinato a promuovere iniziative di ricerca sul tema delle infrastrutture resilienti. A tal fine la somma è destinata in spesa a un progetto di studio per la mitigazione del rischio da colate detritiche e allocata nell'esercizio finanziario 2024 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
15. Per far fronte alle spese connesse all'ospitalità temporanea dei profughi ucraini nelle strutture ricettive lombarde, nell'ambito degli interventi di protezione civile derivanti dalla crisi ucraina, come previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 872/2022, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 l'anticipazione finanziaria di euro 2.000.000,00, fermo restando il successivo ristoro della stessa da parte del Dipartimento di Protezione Civile, in esito alla progressiva rendicontazione della spesa. A tal fine per l'esercizio finanziario 2024 è rispettivamente autorizzata in spesa la somma di euro 2.000,000,00 a valere sulle risorse della missione 11 'Soccorso Civile', programma 01 'Sistema di protezione civile' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2024-2026 e prevista in entrata la corrispondente somma di euro 2.000.000,00 al Titolo 05 'Entrata da riduzione di attività finanziarie' - tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2024-2026'.
16. Al comma 28 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(1)è apportata la seguente modifica:
a) le parole 'spesa annua di euro 20.000,00' sono sostituite dalle seguenti: 'spesa annua di euro 50.000,00'.
17. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2024-2026 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026'.
Art. 3
(Sostegno al sistema imprenditoriale lombardo)
1. Per sostenere e rilanciare il sistema imprenditoriale lombardo, supportandone il consolidamento e lo sviluppo competitivo anche mediante processi di internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, attuati nel quadro delle politiche regionali di sviluppo economico, la società Finlombarda S.p.A. è autorizzata ad accedere a nuove operazioni di indebitamento nei confronti di BEI, fino a un importo massimo complessivo, in linea capitale, pari a euro 250.000.000,00, per una durata massima di quindici anni.
2. Qualora la società Finlombarda S.p.A. non adempia, anche parzialmente, agli impegni finanziari assunti, Regione si impegna prontamente, anche su richiesta di Finlombarda S.p.A., ad apportare capitale sociale per la somma corrispondente al 115 per cento del debito contratto, fino a un importo massimo complessivo pari a euro 287.500.000,00, autorizzando la Giunta ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione dell'impegno assunto.
3. In applicazione del comma 2 la somma di euro 287.500.000,00 è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALE' dell'Allegato 13 'Limite di indebitamento' della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026'.
Art. 4
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 bis dell'articolo 48 dopo le parole 'Registro ACI Storico' sono aggiunte le seguenti: 'o nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.)'.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 44 e 77 della l.r. 10/2003 e norma finale)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 bis dell'articolo 44 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 'de minimis'.';
b) al comma 1 bis dell'articolo 77 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Resta fermo, in relazione alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 'de minimis'.'.
2. In applicazione della disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 si procede ad eventuali rimborsi, su istanza di parte.
Art. 6
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 8 bis dell'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Con decorrenza dalla stagione venatoria 2023-2024 sono esentati dal pagamento della tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio gli operatori di cui le guardie venatorie dipendenti dalle province si avvalgono per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della l.r. 26/1993. L'esenzione matura i propri effetti a decorrere dalla stagione venatoria successiva a quella in cui è avvenuta l'effettiva individuazione degli operatori.'.
2. Alle minori entrate di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2024-2026, derivanti dalla modifica del comma 8 bis dell'articolo 34 della l.r. 10/2003, introdotta dal comma 1 del presente articolo, stimate in 32.280,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, è assicurata per gli anni 2024-2026 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026'.
Art. 7
1. All'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo del comma 1è inserito il seguente: 'Con decorrenza dall'anno 2025 l'esenzione di cui al primo periodo è riconosciuta a condizione che la potenza del motore termico non sia superiore a 185 kw a prescindere dalla cilindrata e dal tipo di alimentazione.';
b) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Restano valide le esenzioni ancora in corso alla data del 1° gennaio 2025.';
c) ai commi 19 bis 2 e 19 bis 3 le parole 'nell'anno 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024'.
2. Alle minori entrate di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2024-2026, derivanti dalle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, stimate rispettivamente in euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2025 e in euro 7.150.000,00 nel 2024, incluse nella tabella A allegata alla presente legge, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026'.
3. Dall'applicazione del comma 19 bis 3 dell'articolo 44 della l.r. 10/2003, come modificato dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è prevista nell'esercizio finanziario 2024 la spesa di euro 500.000,00 a valere sulle risorse della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, inclusa nella tabella A allegata alla presente legge nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio regionale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2024-2026'.
Art. 8
(Differimento termini scadenze rimborsi l.r. 33/1991)
1. Con riferimento ai contributi di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni. Istituzione del Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)), il termine di cui all'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, è differito al 30 settembre di ciascun anno, per le annualità 2024, 2025 e 2026; conseguentemente il termine di cui all'articolo 28 septies, comma 6, per le annualità 2024, 2025 e 2026 è differito al 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 10 agosto 2017, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. La Tabella A è stata modificata dall'art. 12, comma 1, della l.r. 8 agosto 2024, n. 14(la somma stanziata nel 2024, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, indicata in euro ‹150.000,00›, è sostituita dalla somma euro ‹250.000,00› (Allegato B alla l.r. 8 agosto 2024, n. 14) Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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