Legge Regionale 1 ottobre 2026 , n. 23

Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'obesità

(BURL n. 41, suppl. del 05 Ottobre 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-10-01;23

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 3 ottobre 2025, n. 149 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità) che riconosce l'obesità come una malattia cronica e recidivante, persegue, con la presente legge, la finalità di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle persone affette da obesità attraverso:
a) l'istituzione di un Tavolo permanente sulla gestione dell'obesità, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali, professionisti sanitari, membri del mondo accademico e rappresentanti delle associazioni dei pazienti;
b) la definizione e il periodico aggiornamento di un percorso preventivo, diagnostico, terapeutico, assistenziale per i pazienti affetti da obesità, basato sull'integrazione tra poli ospedalieri e poli territoriali e l'istituzione di una rete regionale sull'obesità;
c) la promozione di campagne di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione e fondate sulla conoscenza degli impatti della patologia e degli strumenti di prevenzione e cura, nonché la promozione dei corretti stili di vita;
d) la promozione di programmi e campagne di prevenzione primaria e secondaria quali, ad esempio, lo screening per la diagnosi precoce, attraverso il coinvolgimento attivo dei medici di assistenza primaria, dei farmacisti, dei pediatri e degli specialisti;
e) la definizione di modalità di accesso gratuito o in co-pagamento alle terapie farmacologiche più efficaci per le persone affette da obesità severa e invalidante e con un'elevata fragilità sociale;
f) l'integrazione del tema dell'obesità all'interno delle politiche One Health regionali, riconoscendone il carattere multifattoriale e promuovendo azioni coordinate tra gli assessorati competenti;
g) la promozione dell'integrazione dei dati clinici relativi all'obesità nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) in formato strutturato, garantendo l'interoperabilità tra i diversi nodi della rete e sostenendo il monitoraggio epidemiologico della patologia.
Art. 2
(Tavolo regionale permanente sull'obesità)
1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale permanente sull'obesità con funzioni consultive e di supporto alla programmazione sanitaria in materia. Il Tavolo è composto da:
a) almeno un rappresentante della Società italiana d'obesità (S.I.O.);
b) almeno un rappresentante della Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (S.I.C.OB.);
c) almeno un rappresentante della Società italiana pediatria (S.I.P.);
d) almeno un rappresentante dei medici di assistenza primaria (MAP);
e) almeno un rappresentante delle associazioni dei pazienti;
f) almeno un rappresentante dei pediatri di libera scelta (PLS);
g) almeno tre rappresentanti dei centri Hub di cui all'articolo 3, comma 4;
h) dai rappresentanti delle direzioni generali coinvolte nelle attività previste dalla presente legge.
2. Il Tavolo può cooptare, anche temporaneamente, altri componenti. La partecipazione è a titolo gratuito. Il Tavolo si confronta periodicamente con i tavoli tecnici e/o gli organismi istituiti dalla direzione generale Welfare su tematiche collegate o affini, come la rete diabetologica regionale. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) analizza e rileva i bisogni clinici, organizzativi e sociali del territorio regionale legati alla gestione dell'obesità;
b) esprime pareri sui programmi regionali di prevenzione e cura, propone l'aggiornamento delle linee guida e dei percorsi preventivi, diagnostico-terapeutici assistenziali (PPDTA) sull'obesità, e ne monitora l'implementazione;
c) formula proposte per interventi sanitari e socio-sanitari integrati;
d) promuove la realizzazione, da parte degli assessorati competenti, di piani di formazione, sensibilizzazione e diffusione delle informazioni rivolte alla popolazione, agli operatori sanitari e agli attori del territorio e ne verifica la coerenza con i principi e gli indirizzi contenuti nella normativa nazionale e regionale;
e) favorisce la condivisione di buone pratiche e stimola la creazione di reti clinico-assistenziali e registri regionali della patologia;
f) promuove, in occasione della giornata mondiale dell'obesità, d'intesa con gli assessorati competenti, la realizzazione di attività di sensibilizzazione della popolazione con particolare attenzione alle categorie più esposte al rischio obesità. Inoltre, si impegna affinché la Giunta regionale dia risalto alle attività regionali promosse da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4 sui propri canali di divulgazione.
Art. 3
(Percorso preventivo diagnostico-terapeutico assistenziale (PPDTA) e Rete regionale dell'obesità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale permanente sull'obesità, approva il PPDTA dell'obesità e i suoi successivi aggiornamenti in coerenza con le evidenze scientifiche disponibili e la sostenibilità economica.
2. Il PPDTA adatta le linee guida scientifiche al contesto locale al fine di gestire in modo strutturato, coordinato, omogeneo sul territorio e multidisciplinare, la presa in carico di un paziente affetto da obesità, assicurando politiche di sanità pubblica e continuità assistenziale tra ospedale e territorio, in una logica di superamento di erogazione di singole prestazioni, nonché promuovendo l'accesso alle terapie innovative per il trattamento dell'obesità, comprese le terapie farmacologiche e le procedure bariatriche ed endoscopiche, nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica.
3. Il PPDTA per l'obesità si basa su un approccio multidisciplinare e integrato, con il coinvolgimento dei medici di assistenza primaria, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti, nonché sulla continuità assistenziale tra ospedale e territorio. La Regione promuove, a tal fine, il rafforzamento della presa in carico territoriale delle persone affette da obesità e patologie metaboliche correlate, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle case di comunità.
4. La Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale permanente sull'obesità, istituisce, nell'ambito della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, la rete regionale dell'obesità quale modello organizzativo e operativo di interconnessione tra ospedale e territorio, secondo quanto previsto dal PPDTA. La rete opera secondo gli indirizzi della Giunta regionale e concorre allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) l'organizzazione dell'offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità individuando un centro Hub in ogni provincia ed assicurando, attraverso l'adozione del modello Hub e Spoke, l'omogeneità sul territorio regionale;
b) il raccordo per assicurare la presa in carico del paziente affetto da obesità attraverso specifici percorsi di diagnosi, cura e assistenza comprendenti, oltre l'area dei servizi specialistici, anche l'ambito delle cure primarie e dei servizi integrati socio-sanitari;
c) la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali al fine di stabilire appropriate strategie di intervento;
d) il monitoraggio dei bisogni e la rilevazione delle problematiche connesse all'obesità e le eventuali complicanze;
e) il miglioramento della qualità delle cure e degli altri interventi sanitari offerti, adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di valutazione.
Art. 4
(Programmi di sensibilizzazione e prevenzione sull'obesità)
1. Il Tavolo regionale permanente sull'obesità promuove la realizzazione da parte degli assessorati competenti di piani di sensibilizzazione e informazione sull'obesità rivolti ai cittadini, ai pazienti, alle famiglie e ai caregiver, per far comprendere gli impatti della patologia e gli strumenti di prevenzione e cura, nonché l'importanza dell'adozione di stili di vita salutari.
2. La Regione promuove, altresì, campagne di prevenzione primaria e secondaria, con particolare attenzione agli ambienti scolastici, lavorativi e comunitari, per contrastare i fattori di rischio legati all'obesità e programmi di diagnosi precoce e di individuazione dei fattori di rischio metabolico, anche attraverso iniziative di screening rivolte alle popolazioni a rischio e realizzate in collaborazione con medici di assistenza primaria, pediatri di libera scelta, farmacie territoriali e servizi di prevenzione delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST) anche attraverso le case di comunità.
3. Le campagne di cui al comma 2 sono dirette a diffondere, in accordo con le ATS e le ASST territoriali, una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi legati anche alle complicanze, nonché dei corretti stili di vita.
4. Il Tavolo regionale permanente sull'obesità pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate al personale medico e socio-sanitario, operante presso le strutture ospedaliere e territoriali.
5. La Regione promuove programmi strutturati di attività fisica finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle patologie croniche non trasmissibili, favorendo lo sviluppo delle 'Palestre della salute' e la collaborazione con enti locali, associazioni sportive e professionisti dell'area della salute e delle scienze motorie.
Art. 5
(Accesso alle terapie per il contrasto dell'obesità per i cittadini in condizione di fragilità)
1. Al fine di rafforzare le attività di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità e di prevenire le ricadute sul servizio sanitario regionale e sulla salute pubblica derivanti dai rischi connessi all'obesità grave, la Regione assicura l'accesso gratuito alle terapie farmacologiche per il trattamento dell'obesità per i soggetti affetti da obesità severa e in condizione di elevata fragilità economica.
2. La Giunta regionale definisce la modalità e le procedure di accesso alle terapie di cui al comma 1, sulla base di parametri scientifici e di disagio economico definiti dalla direzione generale Welfare sentito il parere del Tavolo regionale permanente sull'obesità.
3. Al fine di ampliare il più possibile il trattamento dell'obesità grave con misure farmacologiche per pazienti affetti da obesità severa ma non rientranti nelle categorie indicate nei commi 1 e 2 e garantire al contempo la sostenibilità finanziaria, la Regione può, inoltre, prevedere forme di compartecipazione rispetto al costo delle terapie farmacologiche.
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni previste per migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali dei pazienti affetti da obesità. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge che documenta e descrive:
a) l'evoluzione dei bisogni clinici e sociali e le problematiche connesse per ciascun territorio rilevati dal Tavolo regionale permanente sull'obesità e tramite la rete regionale dell'obesità;
b) il totale dei pazienti inseriti in PPDTA in ogni territorio rispetto alla domanda di cura;
c) lo stato di organizzazione della rete regionale dell'obesità e il livello di omogeneità raggiunto sul territorio regionale nell'applicazione dei percorsi di cura;
d) le collaborazioni attivate per rafforzare l'offerta di servizi sanitari e il tipo di servizi erogati in ogni territorio;
e) le attività condotte per sensibilizzare e informare cittadini e operatori e i destinatari raggiunti dalle campagne di prevenzione realizzate in ambito scolastico, lavorativo e comunitario;
f) le risorse utilizzate e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
g) i benefici generati dalla riorganizzazione del percorso complessivo del paziente affetto da obesità in termini di presa in carico e omogeneità dei servizi.
2. I soggetti attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborati per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, previste in euro 300.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2026-2028, si provvede - nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo agli indirizzi di programmazione per la gestione del servizio sociosanitario regionale - con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, previste rispettivamente in euro 400.000,00 per il 2026 e in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028, si fa fronte con l'incremento di euro 400.000,00 per l'esercizio 2026 e di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2027-2028 della missione 13 'Tutela della salute', programma 2 'Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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