LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 2.(4)
1. L’iniziativa da parte degli elettori per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati è esercitata da almeno cinquemila cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia ed elettori della Regione, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
2. L’iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall’articolo 50, comma 2, dello Statuto d‘autonomia.
NOTE:
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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