LEGGE REGIONALE
2 ottobre 1971
, N. 1
Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione
(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1
1. L’iniziativa da parte degli elettori per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati è esercitata da almeno cinquemila cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia ed elettori della Regione, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
2. L’iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall’articolo 50, comma 2, dello Statuto d‘autonomia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia