LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 3.(5)
1. Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione tecnica del progetto dagli uffici del Consiglio regionale. La richiesta deve essere formulata per iscritto e sottoscritta da trenta cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
2. L’Ufficio di presidenza delibera in ordine alle richieste di cui al comma 1 con provvedimento motivato. In caso di autorizzazione all’assistenza tecnica, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici.
3. L’assistenza non è ammessa qualora l’oggetto della proposta esuli dai limiti della competenza legislativa regionale, ovvero non sia conforme allo Statuto d’autonomia o alla presente legge.
NOTE:
5. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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