LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 4.
1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.
2. Su tali moduli deve essere riportato a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.
3. Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.
4. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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