LEGGE REGIONALE
2 ottobre 1971
, N. 1
Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione
(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1
Art. 5.
1. La proposta viene esercitata dall’elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all’articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l’elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell’Amministrazione provinciale.
2 bis. L’autenticazione di cui al comma 2 può essere altresì eseguita da tutti i soggetti previsti dall’articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).(6)
3. L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
NOTE:
6. Il comma è stato aggiunto dall'articolo unico, comma 1 della l.r. 10 novembre 1978, n. 65 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 8, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2003, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia