LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 5.
1. La proposta viene esercitata dall’elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all’articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l’elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune, ovvero dal Segretario dell’Amministrazione provinciale.
2 bis. L’autenticazione di cui al comma 2 può essere altresì eseguita da tutti i soggetti previsti dall’articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).(6)
3. L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
4. Il Pubblico Ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
NOTE:
7. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 7 marzo 1981, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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