LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 6.(8)
1. La proposta e la relazione di cui all’articolo 1 sono presentate, corredate dalla prescritta documentazione, al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno tre presentatori, designati ai sensi dell’articolo 4.
2. Un funzionario della struttura di supporto all’Ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Al verbale sono allegate le dichiarazioni dei presentatori attestanti il numero delle firme raccolte, il nome e il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla audizione di cui all’articolo 8.
NOTE:
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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