LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 9.(11)
1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’assegnazione alla commissione consiliare competente, che procede all’esame del provvedimento nelle modalità ordinarie previste in sede referente e all’audizione dei delegati di cui all’articolo 6, comma 2, secondo le modalità stabilite dallo Statuto d’autonomia e dal Regolamento generale del Consiglio, tenendo gli stessi costantemente informati dei relativi lavori.
2. L’esame da parte della commissione competente avviene nei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori consiliari. A tal fine, nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, garantendo l’inserimento nel calendario dei lavori del Consiglio delle proposte di iniziativa popolare dei cittadini per essere sottoposte al voto del Consiglio regionale entro nove mesi dall’assegnazione delle stesse alla commissione referente. Qualora il progetto non venga inserito nel calendario dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio regionale provvede su richiesta dei delegati di cui all’articolo 6, comma 2, fissandone la data di trattazione in aula.
3. Al termine dei lavori della commissione consiliare referente, i delegati di cui all’articolo 6, comma 2, sono informati del testo licenziato dalla commissione. Entro quindici giorni dal ricevimento del testo, i delegati possono ritirare la proposta, presentando al Presidente del Consiglio regionale e al presidente della commissione referente apposita comunicazione. Il ritiro comporta la decadenza della proposta. Qualora i delegati non ritirino la proposta entro tale termine, il testo licenziato dalla commissione è trasmesso all’assemblea per l’esame. In ordine all’ammissibilità degli emendamenti durante l’esame da parte dell’assemblea, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute al riguardo nel Regolamento generale del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale ammette unicamente emendamenti volti ad assicurare:
a) la chiarezza e la qualità della normazione, nonché il corretto coordinamento con la legislazione regionale vigente;
b) la copertura finanziaria.
Sono altresì ammessi emendamenti abrogativi, purché gli stessi non alterino le finalità del testo licenziato dalla commissione.
4. Qualora la commissione referente non abbia terminato l’istruttoria nei termini previsti dal comma 2, primo periodo, la proposta, nel testo redatto dai proponenti, è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; a tal fine, il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio iscrive al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile la proposta per l’espressione del relativo parere; successivamente, la proposta di iniziativa popolare sottoscritta da parte di almeno cinquemila elettori è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale. In tale circostanza, in ordine all’ammissibilità degli emendamenti durante l’esame da parte dell’assemblea, si applicano le previsioni di cui al comma 3 .
NOTE:
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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