LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 10. (12)
1. L’iniziativa dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Milano per la formazione delle leggi e dei regolamenti delegati si esercita mediante la presentazione di una proposta da parte del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, di un consiglio provinciale o di consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. La proposta deve contenere il testo del progetto, redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità, nonché, nel caso di più enti, l’indicazione dell’ente capofila; in mancanza di tale indicazione si intende quale capofila il primo ente proponente.
3. Le richieste disciplinate dall’articolo 3 possono essere presentate anche dal presidente di una provincia lombarda ovvero da una delegazione di consiglieri provinciali appositamente incaricati da una deliberazione del consiglio provinciale di appartenenza, da ciascun sindaco di un comune lombardo ovvero da una delegazione di consiglieri comunali appositamente incaricati da una deliberazione del consiglio comunale di appartenenza, nonché dal sindaco della Città metropolitana di Milano, ovvero da una delegazione di consiglieri metropolitani appositamente incaricati da una deliberazione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano.
4. L’iniziativa di cui al presente titolo non è ammessa nelle materie indicate dall’articolo 50, comma 2, dello Statuto d’autonomia.
NOTE:
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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